Elenco documenti utili per la compilazione della dichiarazione fiscale

1 – Documenti base:
a) certificazione elettronica dei redditi da lavoro/cartella(e) delle imposte sulla ricchezza mobile in originale
b) cartella di pagamento dell’imposta sul reddito dell’Ufficio delle Imposte relativa all’anno precedente (solo per i nuovi mandanti)
c) indicazioni sul reddito da capitale/ interessi attivi (se non esentati); in special modo partecipazioni in società capitali
d) coordinate bancarie / estratti conto

2 – In caso di cambiamenti di stato civile:
a) certificato di matrimonio
b) copia dell’estratto del registro di partenariato dell’Ufficio di Stato Civile nel caso di unione fra persone dello stesso sesso
c) sentenza di divorzio
d) in caso di separazione – indicare la data esatta
e) certificato di vita fiscale per il bambino che non vive in casa e non è iscritto nella cartella delle imposte.
f) certificato di morte

3 – In caso di ragazzi sopra i 18 anni:
a) contratto/i di formazione
b) certificato d’iscrizione presso un’istituzione scolastica
c) certificato di studio e risp. documentazione comprovante una sistemazione al di fuori della casa dei genitori
d) documentazione comprovante eventuale Bafög1/ reddito da lavoro (dichiarazione/ cartella delle imposte / certificazione elettronica dei redditi da lavoro)
e) documentazione comprovante reddito e utili del ragazzo/a
f) spese professionali del/la ragazzo/a in caso di reddito da lavoro

4 – In caso di occupazione di durata inferiore all’anno:
a) certificazione attestante il beneficio dell’assegno per i figli a carico
b) in caso di disoccupazione – certificato dell’Ufficio del Lavoro, prestazioni sociali, documentazione del Job Center, MainArbeit ecc. relativa all’indennità di disoccupazione II tratta dalla Hartz IV
c) notifica di riconoscimento della pensione, avvisi riguardanti modifiche della pensione
d) ulteriori documentazioni riguardanti i tempi di non-occupazione ( per es. reclusione, maternità, soggiorno all’estero, anno di congedo parentale)

5 – Documentazione comprovante spese per la produzione di reddito:
a) quota sindacale
b) strumenti di lavoro (abbigliamento di servizio, attrezzatura, letteratura specializzata, computer, spese di pulizia, oggetti di cancelleria ecc.)
c) costi di perfezionamento (tassa d’iscrizione, alloggio ecc.) / costi di formazione (borse di studio …)
d) km percorsi per lavoro oppure biglietti per i mezzi di trasporto pubblico
e) viaggi di lavoro
f) impiego in posizioni differenti / attività di guida
g) doppio bilancio familiare (per es. contratto d’affitto, prove di pagamento, trasferte di ritorno a casa…)
h) costi di applicazione
i) spese di trasloco in caso di trasloco per motivi di lavoro
j) spese per la cura di figli relative al reddito
k) spese per una stanza da lavoro in casa.
costi di ristrutturazione direttamente sostenuti per la stanza da lavoro
documenti giustificativi relativi ad oggetti di arredamento
elaborare uno schizzo dell’abitazione
grandezza dell’abitazione:…. grandezza della stanza da lavoro…
breve descrizione dell’attività lavorativa, per la quale la stanza è utilizzata
costi di corrente elettrica
costi di riscaldamento
documentazione comprovante assicurazione domestica
spese accessorie generali (per es. fognatura, tasse sulla raccolta dei rifiuti, acqua ecc.)
contratto d’affitto
assicurazione dell’immobile
imposta fondiaria
spazzacamino
interessi sul debito per l’abitazione
commissione ed interessi su mutui
pulizia stradale
l) pagamenti dei rimborsi effettuati dal datore di lavoro
m) assicurazione di tutela giudiziaria, assicurazione contro gli infortuni, costi telefonici per motivi di lavoro

6 – Documentazione comprovante spese di natura previdenziale:
a) copia del certificato di assicurazione oppure ricevute per tutte le assicurazioni private
cassa malattia / contributi sociali / assicurazione sanitaria all’estero.
cassa d’assicurazione in caso di morte, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita
Assicurazione dotale e assicurazione sui bambini
Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e assicurazione sulle autovetture
b) documentazione circa pagamenti versati a piani di risparmio a favore dei lavoratori dipendenti / „Anlage VL”
Documentazione comprovante altri oneri:
a) documento giustificativo relativo a costi di consulenza fiscale, spese di viaggio, letteratura specializzata
b) ricevute per donazioni e certificato di contributi alla chiesa
c) contributi e donazioni ai partiti
d) documenti giustificativi relativi al pagamento di tasse scolastiche (scuole private sostitutive e scuole supplementari)
e) documentazione comprovante i pagamenti del mantenimento a coniugi viventi separati o divorziati (firma della moglie allegato „U“)
f) pensioni e oneri permanenti (contratto, documenti giustificativi relativi a pagamenti)
g) spese per la formazione, aggiornamento e il perfezionamento professionali
attestato di partecipazione
documenti giustificativi relativi a pagamenti per tasse d’iscrizione a corsi, alloggi e strumenti di lavoro
documentazione comprovante rimborsi
h) documenti relativi a pensioni private / contratti integrativi Riester ecc.

7 – Spese per servizi di manutenzione, riparazioni e impiego di artigiani:
a) spese d’esercizio dell’amministrazione di condominio
b) conti del portiere, dello spazzacamino, di artigiani quali muratori, elettricisti, installatori;
c) manutenzione dell’impianto di riscaldamento, dell’ascensore e degli altri impianti; cura del giardino, pulizia delle aree comuni
d) notifica delle tasse della comunità per es. per il servizio di nettezza urbana

8 – Documentazione comprovante oneri straordinari:
a) documentazione comprovante invalidità fisica (tessera attestante grave invalidità)
b) certificato di assistenza di persone bisognose come pure la notifica di riconoscimento della loro pensione e la documentazione comprovante le loro entrate / documentazione comprovante l’obbligo della persona assistita di provvedere al proprio sostentamento
c) documento comprovante l’assistenza di persone prive di aiuti (tessera di invalidità, pagamento dell’assegno di accompagnamento oppure livello da 0 a III)
d) spese di custodia dei figli in caso di genitori soli (documenti giustificativi relativi a pagamenti, per es. ultimo saldo del conto di deposito), scuole materne, asili nido, assistenti
e) spese mediche (occhiali, protesi dentarie, costi delle cure ecc.)
f) costi di divorzio
g) spese funerarie per parenti privi di averi e indicazione del patrimonio
h) migliorie strutturali in caso di disabilità

9 – In caso di abitazione di proprietà:
a) titolo di proprietà (estratto del catasto, contratto notarile di compravendita, atto di donazione in caso di nuovo acquisto o nuovi mandanti)
b) fatture originali relative a lavori di costruzione o rimodernamento eseguiti, materiale edile ed elenco delle spese di trasferta verso negozi per l’edilizia fai da te
c) certificazione relativa all’ingresso e alla nuova occupazione di case indipendenti/appartamenti in condominio
d) conto dell’intermediario, imposta sull’acquisto di beni immobili, spese notarili e giudiziarie

10 – In caso di proprietà immobiliare data in locazione
a) documentazione comprovante gli interessi sul debito versati e ulteriori costi per il reperimento fondi (per es. il disaggio, le spese di trasferta verso le banche, le tasse di acquisizione, …) ed eventualmente anche gli interessi sul debito versati in seguito alla vendita dell’oggetto
b) documento giustificativo relativo alle spese di riparazione / spese di costruzione
c) cartella di pagamento dell’imposta sugli immobili
d) costi per l’illuminazione della casa e del vestibolo
e) spese per lo spazzacamino
f) assicurazione domestica (per es. incendio; responsabilità civile, acqua …)
g) contratti d’affitto ed eventualmente estratti del conto su cui viene versato l’affitto
h) elenco degli spostamenti verso negozi di materiali per l’edilizia fai da te, mediatori
i) esatte dimensioni della superficie dell’appartamento

11 – In caso di transazioni e vendite tra privati:
a) contratto d’acquisto del terreno (compravendita)
b) atti di donazione in caso di successione anticipata
c) indicazioni sull’ammortamento finora effettuato
d) documenti riguardanti l’acquisto e la vendita di beni di investimento/di titoli finanziari/ e/o di ulteriori beni economici, che sono stati acquistati nell’arco di un anno e rivenduti con profitto
e) costi derivati dalla vendita
f) indicazioni sul tipo di utilizzo dell’edificio (per es. stanza da lavoro, locazione …)

12 – Partecipazioni
a) ammontare delle quote di partecipazione in una società di capitali (per es. S.p.A., SARL ecc.):
___________ € e/o ____________%

VERIFICA FISCALE

Il termine „Betriebsprüfung // Verifica Fiscale” indica una verifica che, a differenza delle altre verifiche fiscali che si concentrano solo su specifiche imposte come la verifica iva o la verifica sulle ritenute operate dai datori di lavoro, viene svolta periodicamente o a seguito di particolari situazioni, dagli ispettori degli uffici finanziari su tutte le entrate e i redditi imponibili del contribuente.
AMMISSIBILITÁ DELLE VERIFICHE FISCALI
La verifica fiscale non è direttamente collegata:
– Alla sussistenza di una dichiarazione dei redditi;
– Al fatto che la determinazione delle imposte sia nel periodo oggetto di verifica con riserva di ispezione, questo vuol dire che possono essere ispezionati anche periodi in cui la determinazione delle imposte è definitiva;
– Al sospetto di un reato fiscale o di una infrazione tributaria
Sull’esecuzione di una verifica fiscale decidono discrezionalmente gli uffici Finanziari. Devono comunque essere osservati i principi di proporzionalità dei mezzi e del minimo intervento. Questo vale anche nel caso in cui il contribuente desideri una veloce ispezione fiscale.
Un diritto legale da parte del contribuente nel richiedere l’esecuzione di una verifica fiscale non è previsto, neanche in considerazione dell’eventuale interesse del contribuente ad un’adesione spontanea.
AMMISSIBILITÀ SECONDO IL CODICE TRIBUTARIO
Secondo la legge l’ispezione fiscale può essere effettuata nei limiti dei principi di proporzionalità e del fondamentale divieto di arbitrarietà anche:
– ai contribuenti che svolgono attività di impresa, anche agricola o di selvicultura o svolgono attività di liberi professionisti, lavoratori autonomi e titolari di redditi diversi; rientrano nelle disposizioni della legge le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali.
– Ai contribuenti con un’entrata annua superiore a euro 500.000.
Una verifica fiscale può essere effettuata anche nei confronti di un potenziale contribuente nel caso in cui ci siano concreti indizi che indichino l’esistenza di un’attività fiscale, agricola o di selvicultura o un’attività di libera professione.
Nel caso di dichiarazioni congiunte, l’ispezione effettuata nei confronti di un coniuge non si estende nei confronti dell’altro coniuge, a meno che anche quest’ultimo rientri nelle ipotesi previste dalla legge.
Per i contribuenti che non sono contemplati nelle suddette norme, una verifica fiscale è ammessa nei casi previsti dalle norme della legge e cioè:
– Le rilevanti condizioni per la tassazione necessitano di un chiarimento
– Una verifica interna all’ufficio amministrativo non è esaustiva a causa della complessità del caso
Sussiste la necessità di un chiarimento in presenza di situazioni che, secondo l’esperienza dell’amministrazione finanziaria, possano celare un presupposto di imposta cioè esiste un debito di imposta o le imposte sono state erroneamente stimate o ridotte oppure un credito o un rimborso è stato erroneamente concesso o negato.
In particolare è opportuna una verifica fiscale di fronte a numerosi operazioni, con grande dispendio di tempo. Una ricerca indiscriminata è comunque non lecita.
La verifica internamente all’ufficio amministrativo non è opportuna se il contribuente possiede diverse e voluminose entrate. Da una verifica fiscale si può prevedere se singoli atti di indagine possano portare agli sperati chiarimenti. Qui decide l’Ufficio finanziario secondo suo potere discrezionale.
ENTITA’ E PROCEDURA DELLA VERIFICA
Entità effettiva della verifica
La verifica autorizzata dal Codice Tributario non si limita alle entrate del contribuente permesse dall’autorizzazione, ossia alle entrate derivate da attività commerciali, attività professionali, rendita e selvicoltura. Possono venir verificate anche relazioni tassabili non-aziendali, quindi tutte le possibili entrate non aziendali, come quelle derivate da affitti o concessioni o da capitali, le spese straordinarie e oneri straordinari. La verifica riguarda tutte le attività dell’intero soggetto.
il Fisco determina, secondo il proprio potere discrezionale, con quale modalità di imposizione fiscale, quale tempistica o quali specifiche questioni, ed eventualmente come estendere la verifica fiscale. Al riguardo dovrebbe anche fare attenzione al principio di proporzionalità dei mezzi e al principio della portata minima dell’intervento e limitare così la verifica fiscale all’essenziale. Se una ricerca complessiva delle condizioni fiscali non dovesse essere necessaria nel caso specifico, il Pubblico Ufficiale può eseguire una verifica fiscale abbreviata, la quale si limita a verificare “basi imponibili specifiche di uno o più specifici lassi temporali”.
La verifica nelle grandi aziende può anche essere eseguita a ritmi “annuali” e in “tempi brevi”, per i prossimi periodi di liquidazione delle tasse.
Verifica di azionisti e soci
La verifica alla società si può estendere ai soci, se le condizioni tributariamente rilevanti sono significative per gli specifici elementi sotto verifica, ossia per le basi imponibili della società stessa, come per esempio conferimenti e prelievi in azienda. La regola riguarda, accanto ai soci, anche i soci di cooperative o associazioni e gli organi di sorveglianza
Durata della verifica
il Fisco ha definito la propria discrezione nel modo seguente:
per le grandi aziende e per tutte quelle con partecipazione estera non ci sono limiti di periodicità e di durata, quindi anche a cadenza annuale e a distanza ravvicinata
aziende medie e piccole vengono verificate ogni tre anni.
la verifica di imprese piccolissime non dovrebbe mai superare tre periodi d’imposta consecutivi.
COMPETENZE E COOPERAZIONE DI ALTRI UFFICI FISCALI
Competenze
La competenza dell’esecuzione di una verifica fiscale appartiene fondamentalmente a chi ha la responsabilità per la tassazione del contribuente. Nei singoli Bundeslaender si trovano a volte diverse forme di organizzazione per la verifica fiscale.
La legge concede ai Comuni un diritto di informazione e collaborazione, ma nessun diritto autonomo di eseguire verifiche.
Luogo della verifica fiscale
La legge prevede fondamentalmente che la verifica fiscale abbia luogo negli spazi dell’azienda ovvero in uno spazio apposito, ovvero eccezionalmente in un altro luogo, p.e. dal commercialista.
DISPOSIZIONE DI UNA VERIFICA FISCALE
La disposizione di una verifica fiscale è un atto amministrativo. Per essere giustificata non necessita l’aspettativa di conseguire maggiori entrate tributarie, perché il suo obiettivo è la verifica dei dati del contribuente. La disposizione della verifica è da indirizzare al contribuente debitore.
L’estensione della verifica deve essere confermata con un ordine scritto da esibire.
– Nel caso di una coppia sposata o di fatto in cui entrambi, ognuno di per sé, sono oggetto di verifica, le due disposizioni di verifica possono essere uniti in un procedimento unico
– Nel caso di società di persone le disposizioni di verifica che riguardano la tassazione dell’impresa sono da indirizzarsi alla società.
La disposizione di verifica deve indicare le altre fattispecie in oggetto, come rimborsi fiscali, premi, indennità, fatti specifici, il periodo di verifica e altre considerazioni discrezionali. Ad essi sono da aggiungere indicazioni sui diritti e doveri del contribuente. Insieme alla disposizione di verifica possono essere allegate altre comunicazioni.
La disposizione di una verifica, la fissazione della data di inizio e del luogo della verifica sono atti amministrativi impugnabili. Il Fisco dovrebbe accettare le richieste legittime di spostamento della data di inizio della verifica fiscale, con conseguente sospensione della prescrizione penale tributaria.
DIRITTI E DOVERI DEGLI INTERESSATI
Diritti e doveri generali dell’ispettore
L’ispettore tra l’altro ha il dovere di:
– identificarsi attraverso il proprio distintivo.
– comunicare in maniera documentabile l’inizio dell’ispezione indicando data e ora. Ciò ha importanza per la questione della prescrizione penale. La verifica inizia fondamentalmente nel momento in cui l’ispettore dopo aver comunicato la disposizione intraprende concrete azioni di comunicazione, con una richiesta di consegna dei dati o al più tardi con l’analisi dei dati.
– di condurre la verifica anche nell’interesse del contribuente.
– di tenere al corrente regolarmente il contribuente, anche se non richiesto, riguardo la sua verifica, così che l’obiettivo e lo svolgimento della verifica non vengano compromessi.
– di agire secondo la legge nel caso di un sospetto di illecito fiscale o infrazione tributaria. Ciò significa che l’ispettore deve informare il contribuente, in tanto che quanto dimostrato possa essere impiegato anche per un procedimento giudiziario, che la sua cooperazione nel processo di tassazione non possa più essere conseguita con la forza.
– di condurre un colloquio finale sui risultati della verifica
Tra le altre cose ha il diritto di:
– verificare i documenti conservati per legge. Il diritto di accedere ai dati pertiene all’ispettore solo nella cornice della verifica fiscale.
– di visitare terreni e gli spazi dell’azienda
– di verificare le condizioni effettive e giuridiche che sono determinanti per il calcolo della base imponibile del contribuente. La conduzione della verifica, la sua estensione, le operazioni e i metodi sono determinati dall’ispettore secondo discrezione, nel rispetto della proporzionalità, della ragionevolezza, dell’intervento minimo e del divieto di eccesso.
– di prendere coscienza dei diritti riguardo la cooperazione del contribuente.
– di produrre delle comunicazioni di controllo come secondo la legge, a riguardo si rimanda al punto “comunicazioni di controllo”.
Diritti e doveri generali del contribuente
Dai doveri dell’ispettore appena elencati derivano i corrispondenti diritti del contribuente. Dai citati diritti dell’ispettore derivano i corrispondenti doveri del contribuente.
– all’ispettore deve essere reso possibile tecnicamente poter condurre l’ispezione attraverso la disponibilità di uno spazio apposito o luogo di lavoro, come altri mezzi necessari.
– il contribuente non deve solo tollerare la verifica fiscale, deve anche collaborare allo svolgimento del procedimento che potrebbe essere rilevante per la tassazione
– i doveri di collaborazione consistono tra gli altri nel condividere le informazioni, fornire per la verifica e l’esame tutte le registrazioni disponibili, i libri contabili e i documenti amministrativi così come altri documenti che secondo la valutazione dell’ufficiale sono necessari per una verifica regolare e efficiente.
I dati vanno salvati dall‘ufficio fiscale solo fino alla effettiva chiusura della verifica o di procedimenti legali
– Se il contribuente non rispetta le richieste di presentazione dei documenti entro i tempi stabiliti, può venir inflitta una multa tra 2.500 e 250.000 euro.
– i doveri di collaborare riguardano oltre che il contribuente anche i rappresentati legali di persone fisiche o giuridiche, il direttore di associazioni o fondazioni.
– un maggiore obbligo di collaborazione sussiste in caso di fatti riguardanti l’estero, in particolare sui transfer prices.
Dovere di informazione del contribuente
Il diritto di rifiutare informazioni non sussiste per il contribuente. Anche in caso di sospetto di un illecito fiscale il Fisco ricerca fatti ed informazioni. La legge prescrive solo che le informazioni del contribuente non debbano più essere sollecitate quando si passa ad una accusa penale tributaria.
Il contribuente deve nominare una persona che fornisca informazioni in modo veloce e competente. Se essi non ne sono in grado, l’ispettore può rivolgersi anche ad altri membri dell’impresa.
Durante la verifica fiscale dell’imposizione sulle buste paga, ogni dipendente deve fornire all’ispettore ogni informazione sulla modalità e importo delle loro retribuzioni.
In caso di rifiuto di collaborazione, il Fisco può:
– stimare la base imponibile
– fissare una sanzione
Informazioni da parte di terzi
Anche terzi hanno il dovere di fornire informazioni, quando le richieste al contribuento non abbiano portato a un risultato.
La richiesta ufficiale non implica che ci sia un sospetto fondato di irregolarità tributarie, né che in particolare si presentino eventi di evasione fiscale.
Anche nel caso di ricerca di informazioni nei confronti di terzi valgono i presupposti della necessità, della proporzionalità, ragionevolezza e realizzabilità.
Il codice tributario non proibisce una ricerca di informazioni presso banche, se le informazioni potrebbero portare alla scoperta di fatti rilevanti dal punto di vista tributario.
Colloquio finale
Sul risultato della verifica fiscale va tenuto un colloquio finale, a meno che il contribuente non vi rinunci.
Qualora il Fisco intenda avviare un procedimento penale o amministrativo, il contribuente va informato durante il colloquio finale la contravvenzione o il reato viene demandato ad un particolare procedimento.
Verbale
I risultati della verifica vengono fissati in un verbale. Se non si ha una modifica della base imponibile è sufficiente una comunicazione al contribuente in forma scritta. Il verbale non è un atto amministrativo.
Il contribuente può impugnare il verbale. In questo modo gli verrà data possibilità di verificare la correttezza di quanto stabilito dalla verifica fiscale e se necessario di esprimere la propria posizione.
Il verbale deve contenere le considerazioni di fatto e giuridiche, inclusi quelle per ottenere i necessari cambiamenti della base imponibile, anche in considerazione dei risultati del colloquio finale. Le circostanze, in particolare quelle per cui è previsto un ricorso o un accordo vincolante per ambedue le parti, dovrebbero essere presentate esaustivamente.
Il verbale della verifica sarà consegnato al contribuente insieme alla comunicazione di accertamento e liquidazione.
EFFETTI PARTICOLARI DELLA VERIFICA FISCALE
Prescrizione
Secondo la legge, la scadenza del periodo di determinazione delle imposte viene sospeso con l’esecuzione di una verifica fiscale. Questo dovrebbe assicurare che i risultati della verifica fiscale possano essere analizzati per poter autorizzare, cancellare o cambiare una comunicazione esattoriale. La prescrizione della determinazione verrà sospesa attraverso l’inizio effettivo di una verifica fiscale.
Autodenuncia
Fintanto l’ispettore non è comparso per la verifica, il contribuente può autodenunciare l’evasione fiscale e ravvedersi operosamente, evitando le conseguenze penali.
Eliminazione della riserva di riesame
Dopo una verifica fiscale, le comunicazioni di determinazione del reddito, di regolarità e liquidazione, che in genere vengono emesse con riserva di riesame, diventano definite.

Detrazione IVA pagata a fornitori

A. Definizione

Molto importarte nella determinazione dell’IVA da versare è il calcolo dell’IVA detraibile, che generalmente è rappresentata dall’IVA esposta nelle fatture di acquisto ricevute dall´azienda.
La detrazione IVA garantisce la neutralità dell’imposta stessa, in questo modo il carico del consumatore finale non dipende dal numero degli intermediari intervenuti nella produzione e nella distribuzione del prodotto finale. Grazie alla detrazione IVA,  l’azienda pagherá l’imposta solo sul risultato “Valore aggiunto” derivante dalla propria attivitá.

B. Presupposti per la detrazione IVA

I. Generali

Solo un’ attivitá imprenditoriale soggetta alla legge IVA ha il diritto alla detrazione.
Generalmente viene considerata come persona destinataria del servizio colui che ha un rapporto contrattuale dal quale derivano obbligazioni e diritti.

II. Detrazione dell’iva in fattura

1) Con separati documenti fiscali

Il diritto alla detrazione ha come presupposto l’esistenza di una fattura. Il destinatario della prestazione ha l’obbligo di assicurarsi che i dati esposti in fattura siano corretti. La buona fede sulla correttezza dei dati della fattura non è sufficiente per il diritto alla detrazione.
La detrazione va operata nel momento dell’emissione della fattura. Nel caso una fattura risultasse errata, l’IVA potrá essere detratta solamente al momento della ricezione della fattura corretta.
La EuGH ammette peró una correzione retroattiva delle fatture errate evitando cosí il pagamento degli interessi in sede di correzione delle fatture.

2) Per fornitura di beni o prestazioni di servizi
La detrazione dell’ IVA è limitata al valore del debito IVA per quello specifico servizio o cessione. La detrazione  è quindi ammessa solo nei limiti dell’importo previsto dalla legge nel caso il cedente abbia erroneamente calcolato l’ IVA per un valore superiore.

3) Da un altro imprenditore

Anche un prestanome puó essere un imprenditore. Tuttavia la detrazione non è ammessa quando i dati esposti in fattura non sono inerenti l’attività dell´imprenditore o riguardano una fornitura di beni o una prestazione di servizi non eseguiti.

4) Per l´impresa

L´utilizzo dell´impresa deve ammontare minimo al 10%. Prestazioni che riguardano sia l´attivitá che non, devono essere ripartite. Nel caso di beni indivisibili, l´imprenditore puó effettuare la ripartizione in baso all´utilizzo, per esempio nel caso di autoveicoli utilizzati solo in parte per l’attivitá.

C.  Imposte pagata per le importazioni
L´iva derivante dalle importazioni puó essere considerata come IVA detraibile quando i beni vengono importati dall´impresa nel territorio nazionale. L´esistenza dell´iva per importazioni viene certificata dall’ufficio doganale.

D. Imposte per acquisti intracomunitarie

L´imprenditore puó portare in detrazione l´iva derivante da acquisti intracomunitari.

E. Imposte per servizi in reverse charge
Nel caso di fatturato in reverse charge il destinatario del servizio diventa debitore ai fini IVA. La legge IVA permette a colui che riceve il servizio di portare in detrazione l´importo IVA di cui risulta debitore.

F. Regole della detrazione immediata dell’IVA

G. Ripartizione dell’iva detraibile

Quando l’imprenditore utilizza un bene acquistato dalla societá o un servizio ricevuto viene solo in parte utilizzato per la realizzazione dei ricavi d’impresa, l’Iva pagata verrá considerata in parte detraibile e in parte indetraibile.

H. Semplificazione in sede di detrazione IVA
Fatture superiori ai 200 euro e documenti di viaggio

I. Regole generali
Iva riguardante i mezzi di trasporto
L’imprenditore puó detrarre totalmente l’IVA per l’acquisto e per le spese correnti dei mezzi di trasporto, il valore corrispondente all’utilizzo a scopo privato non viene peró considerato ai fini dell’imposta.

L. Registrazione e obbligo di prova
L’imprenditore puó detrarre l’IVA a condizione che possa dimostrare il relativo importo attraverso un documento e che lo stesso venga registrato.

Novità fiscali per i prossimi anni

Aumento della deduzione per i figli

Per garantire uno sgravio fiscale alle famiglie, l’importo esentasse che rispecchia il minimo esistenziale per il mantenimento di un figlio (Kinderfreibetrag) viene innalzato in due fasi: per il 2017 esso ammonta a eur 2.358 a favore di ogni genitore, quindi complessivamente eur 4.716 nel caso di dichiarazione congiunta. A partire dall’anno 2018 l’importo deducibile dal reddito di ogni genitore è eur 2.394; quindi complessivamente eur 4.788 sono deducibili dal reddito congiunto dei due genitori.

Aliquote irpef (Einkommensteuer)

L’importo del reddito complessivo non imponibile ammonterà nel 2017 a eur 8.820; solo a partire da tale sommatoria di tutte le tipologie di reddito, verrà applicata l’aliquota fiscale progressiva. A partire dall’anno 2018 la no tax area ammonterà a eur 9.000.
Al fine di attutire l’erosione fiscale causata dall’inflazione, la formula dell’aliquota impositiva progressiva viene alleggerita dello 0,73 % nel 2017 e del 1,65% nel 2018.

Deduzione per il mantenimento di parenti, affini ed altre persone verso cui sussiste un obbligo morale.

Tale importo viene adeguato al minimo di sussistenza ed ammonta quindi per il 2017 a eur 8.652, a partire dall’anno 2018 a eur 9.000

Importanti variazioni del Diritto Procedurale Fiscale dal 2017

Le richieste di interpello ricevute dall´ufficio Finanziario entro il 31.12.2016, devono essere lavorate entro 6 mesi.
Se tale termine non puó essere rispettato, l´Ufficio competente deve comunicare al richiedente le motivazioni del ritardo.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi é stato prolungato a 7 mesi (fino ad ora il termine era di 5 mesi) a partire dalla fine dell´anno oggetto di dichiarazione. Questo nuovo termine avrá validitá a partire dall´anno d´imposta 2018. Nel caso di invio della dichiarazione da parte di un professionista, é ammesso che le dichiarazioni siano presentate al piú tardi entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello oggetto di dichiarazione (14 mesi). Rimane facoltá dell´Ufficio Finanziario richiedere la presentazione della dichiarazione dei redditi anticipatamente. In tal caso l´Uffico deve concedere 4 mesi di tempo per l´adempimento.
Per le dichiarazioni dei redditi che verranno presentate dopo il 31.12.2018, le regole inerenti le sanzioni per ritardata presentazione saranno per la prima volta piú severe. La sanzione minima sará pari a 25,00 euro per ogni mese di ritardo. Non saranno calcolate sanzioni se l´Ufficio finanziario ha previsto una proroga dei termini di presentazione della dichiarazione o qualora l´importo delle imposte da pagare sia uguale a 0 euro o a credito del contribuente, o se l´importo dell´imposta a saldo non supera quello degli acconti versati e delle detrazioni o in caso di liquidazione annuale delle imposte sul reddito di lavoro dipendente.

Modifiche delle regole sulle Imposte sui redditi per il prossimo anno 2017

Nozione dei costi di produzione: è possibile considerare come costi di produzione quella parte dei costi generali di amministrazione, le spese per enti sociali, per contributi volontari e integrativi direttamente collegati alla produzione; non é tuttavia obbligatorio includere tali costi, sussiste infatti una libertà di scelta. Il bilancio fiscale va comunque redatto in accordo alle scelte prese nel bilancio civilistico; non sussiste la possbilità di scelta autonoma per la valorizzazione di tali costi solo nel bilancio fiscale.

Acquisto di veicolo con contributo del datore di lavoro

Attualmente la prassi aziendale nei rapporti di lavoro prevede spesso un accordo in deroga che permette al dipendente di utilizzare l’autoveicolo anche per suo uso privato, p.e. per girare il fine settimana o per andare in vacanza. In particolare, il veicolo viene rilevato dal datore di lavoro con un contratto di locazione finanziaria a certe condizioni, per cui il veicolo va considerato fiscalmente un cespite aziendale; tali condizioni sono necessarie al fine del risparmio fiscale qui discusso e vengono severamente valutate dal Fisco tedesco in occasione di controlli. Con il dipendente viene a parte accordato l’uso privato durante il periodo di durata del leasing, al massimo però fino a che è in vigore il rapporto lavorativo; l’uso termina quindi in caso di licenziamento, dimissioni, pre-pensionamento, esenzione. Inoltre l’obbligo di manutenzione e riparazione del veicolo, come pure la sua responsabilità per danni o perdita è a carico del dipendente. Di contro, esso ottiene tutti i diritti di rivalsa verso l’assicurazione e il lessor per il risarcimento dei danni subiti. L’uso privato rappresenta un fringe benefit, cioè salario in natura, imponibile come retribuzione in capo al dipendente. Tale accordo prevede anche che lo stipendio mensile del dipendente venga decurtato di un certo importo, in genere pari circa alla rata di leasing e che esso possa acquistare il veicolo al termine del contratto leasing, senza però averne diritto. Il datore di lavoro deve quindi continuare a pagare alcuni costi relativi al possesso del veicolo, per ottenere il risparmio fiscale che qui viene descritto, p.e. l’assicurazione, il TÜV, il bollo; la spesa complessiva per il bene va suddivisa tra dipendente, che sopporta gran parte dei costi, e datore.
Nella busta paga del dipendente si troverà p.e. il seguente conteggio:
uso privato del veicolo come fringe benefit imponibile
eur 300
contributo spese
eur 700
= riduzione dello stipendio di 400 eur, con corrispondente risparmio di imposte e contributi!
Il risparmio qui descritto ha effetto alla condizione che il veicolo venga utilizzato dal dipendente in gran parte per scopi privati, cioè per la famiglia, per turismo, vacanze in patria, e solo in modesta parte per il lavoro. Rispetto all’acquisto della vettura con soldi propri o dallo stipendio netto, un simile accordo con il datore di lavoro conduce ad un certo risparmio per ambedue.

Riforma imposizione sulle successioni di imprese

Il Parlamento delle Regioni ha approvato la riforma dell’imposta sulle successioni, con effetto a partire dal 30 giugno per le successioni ovvero dal 1 gennaio per le valutazioni patrimoniali. Al riguardo sussistono grossi dubbi costituzionali a causa della retroattività di applicazione.

Qui di seguito elenchiamo alcune modifiche importanti:

Il patrimonio aziendale cosiddetto ‘amministrativo’ non gode più di franchigie esenti imposta e di sgravi fiscali. La defiscalizzazione parziale opzionale è riservata al patrimonio ‘produttivo’ aziendale, che venga mantenuto in forza per un lungo periodo. Eccezioni valgono a vantaggio di imprese famigliari.

La differenziazione tra patrimonio ‘amministrativo’ ed altri cespiti destinati volontariamente all’azienda ma che possano anche servire per usi privati nasconde numerose occasioni di contenzioso.

Il patrimonio non produttivo può ammontare al massimo al 20% del patrimonio aziendale complessivo, al fine di poter optare per i vantaggi fiscali previsti. Il superamento di tale soglia blocca ogni opportunità anche per il patrimonio aziendale operativo, poiché non sono previsti scaglioni decrescenti. La soglia del 20% è commisurata al patrimonio lordo; la deduzione dei debiti ed obblighi relativi sfortunatamente non è prevista.

Il conteggio delle soglie finanziarie avviene considerando una quota minore del valore aziendale, ma solo se rappresenta patrimonio produttivo di lunga data; scatole vuote o società in perdita sistemica sono quindi giustamente escluse.

Il tasso di attualizzazione ammonta ora a per il Fisco generosi 13,75 % .

La liquidazione dell’imposta scade in rate periodiche, come in vigore attualmente, ma al più tardi al momento della realizzazione delle plusvalenze dalla cessione od assegnazione del patrimonio aziendale.

Progetto BEPS dell’OCSE e del G20

Il governo federale tedesco ha approvato il disegno di legge che porterà all’applicazione del progetto BEPS dell’OCSE e del G20. Aspetti essenziali di questa legge riguardano lo scambio automatico di informazioni sulle regole di tassazione e sul “country-by-country-reporting” all’interno dell’Unione Europea.

Fino ad ora le aziende internazionali erano in grado di approfittare delle differenti regolamentazioni negli Stati per eludere le tasse. Nell’ottobre 2015 è stato così avviato il progetto BEPS che si occupa proprio di limitare questo fenomeno.

Tra i vari obiettivi del progetto è quello di ridurre i deficit di informazione e di garantire maggiore trasparenza nella tassazione delle aziende multinazionali. L’approvazione a livello europeo dovrebbe garantire le medesimi condizioni fiscali nei diversi paesi ma i singoli provvedimenti devono essere poi approvati a livello nazionale.

Diversi punti vengono implementati dalla legge federale:

Tassazione

Le informazioni riguardo la tassazione di attività oltre-confine verranno automaticamente condivise con gli altri Stati europei. In questo modo gli Stati potranno vedere se parte delle attività dell’attività delle aziende rimangono nascosti all’estero. L’obiettivo è la trasparenza come arma per combattere l’elusione.

Country-by-Country-Reporting

La legge prevede che la Germania condivida i propri report fiscali a partire dall’anno fiscale 2016. Saranno implementati inoltre gli obblighi previsti dalle linee guida per le sotto-società nazionali di aziende multinazionali. Nel caso in cui i report locali delle società nazionali non siano trasferiti alle aziende-madri estere, questi dovranno venire forniti direttamente allo Stato Federale.

Ulteriori strumenti

  1. Verrà chiarito che non ci sia confusione riguardo la sostanza dei regolamenti per la concorrenza nelle singole convenzioni per la doppia tassazione e le norme correttive. In questo modo verrà impedita sia l’evasione che l’elusione tramite differenti modi dell’interpretazione del principio di libera concorrenza (arm’s length).
  2. Una maggior precisione della legge chiarirà che i regolamenti per la revisione del diritto di tassazione non si applicheranno solo nel caso in cui gli introiti in questione siano completamente o parzialmente tassati in un altro Stato ma anche nel caso in cui solo una parte degli introiti non sia completamente o parzialmente tassata se tali introiti in altri stai siano tassi solo parzialmente o non lo siano affatto.
  3. Secondo la legge i documenti necessari a determinare lo status di un titolare di conto corrente devono essere conservate per sei anni. Nel caso specifico si tratta dei documenti che l’istituto bancario deve produrre secondo gli obblighi di cautela così come i documenti del titolare del conto. In questo modo gli istituti bancari possono dimostrare di aver adempiuto ai loro obblighi di cautela in caso di un esame.