VERIFICA FISCALE

Il termine „Betriebsprüfung // Verifica Fiscale” indica una verifica che, a differenza delle altre verifiche fiscali che si concentrano solo su specifiche imposte come la verifica iva o la verifica sulle ritenute operate dai datori di lavoro, viene svolta periodicamente o a seguito di particolari situazioni, dagli ispettori degli uffici finanziari su tutte le entrate e i redditi imponibili del contribuente.
AMMISSIBILITÁ DELLE VERIFICHE FISCALI
La verifica fiscale non è direttamente collegata:
– Alla sussistenza di una dichiarazione dei redditi;
– Al fatto che la determinazione delle imposte sia nel periodo oggetto di verifica con riserva di ispezione, questo vuol dire che possono essere ispezionati anche periodi in cui la determinazione delle imposte è definitiva;
– Al sospetto di un reato fiscale o di una infrazione tributaria
Sull’esecuzione di una verifica fiscale decidono discrezionalmente gli uffici Finanziari. Devono comunque essere osservati i principi di proporzionalità dei mezzi e del minimo intervento. Questo vale anche nel caso in cui il contribuente desideri una veloce ispezione fiscale.
Un diritto legale da parte del contribuente nel richiedere l’esecuzione di una verifica fiscale non è previsto, neanche in considerazione dell’eventuale interesse del contribuente ad un’adesione spontanea.
AMMISSIBILITÀ SECONDO IL CODICE TRIBUTARIO
Secondo la legge l’ispezione fiscale può essere effettuata nei limiti dei principi di proporzionalità e del fondamentale divieto di arbitrarietà anche:
– ai contribuenti che svolgono attività di impresa, anche agricola o di selvicultura o svolgono attività di liberi professionisti, lavoratori autonomi e titolari di redditi diversi; rientrano nelle disposizioni della legge le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali.
– Ai contribuenti con un’entrata annua superiore a euro 500.000.
Una verifica fiscale può essere effettuata anche nei confronti di un potenziale contribuente nel caso in cui ci siano concreti indizi che indichino l’esistenza di un’attività fiscale, agricola o di selvicultura o un’attività di libera professione.
Nel caso di dichiarazioni congiunte, l’ispezione effettuata nei confronti di un coniuge non si estende nei confronti dell’altro coniuge, a meno che anche quest’ultimo rientri nelle ipotesi previste dalla legge.
Per i contribuenti che non sono contemplati nelle suddette norme, una verifica fiscale è ammessa nei casi previsti dalle norme della legge e cioè:
– Le rilevanti condizioni per la tassazione necessitano di un chiarimento
– Una verifica interna all’ufficio amministrativo non è esaustiva a causa della complessità del caso
Sussiste la necessità di un chiarimento in presenza di situazioni che, secondo l’esperienza dell’amministrazione finanziaria, possano celare un presupposto di imposta cioè esiste un debito di imposta o le imposte sono state erroneamente stimate o ridotte oppure un credito o un rimborso è stato erroneamente concesso o negato.
In particolare è opportuna una verifica fiscale di fronte a numerosi operazioni, con grande dispendio di tempo. Una ricerca indiscriminata è comunque non lecita.
La verifica internamente all’ufficio amministrativo non è opportuna se il contribuente possiede diverse e voluminose entrate. Da una verifica fiscale si può prevedere se singoli atti di indagine possano portare agli sperati chiarimenti. Qui decide l’Ufficio finanziario secondo suo potere discrezionale.
ENTITA’ E PROCEDURA DELLA VERIFICA
Entità effettiva della verifica
La verifica autorizzata dal Codice Tributario non si limita alle entrate del contribuente permesse dall’autorizzazione, ossia alle entrate derivate da attività commerciali, attività professionali, rendita e selvicoltura. Possono venir verificate anche relazioni tassabili non-aziendali, quindi tutte le possibili entrate non aziendali, come quelle derivate da affitti o concessioni o da capitali, le spese straordinarie e oneri straordinari. La verifica riguarda tutte le attività dell’intero soggetto.
il Fisco determina, secondo il proprio potere discrezionale, con quale modalità di imposizione fiscale, quale tempistica o quali specifiche questioni, ed eventualmente come estendere la verifica fiscale. Al riguardo dovrebbe anche fare attenzione al principio di proporzionalità dei mezzi e al principio della portata minima dell’intervento e limitare così la verifica fiscale all’essenziale. Se una ricerca complessiva delle condizioni fiscali non dovesse essere necessaria nel caso specifico, il Pubblico Ufficiale può eseguire una verifica fiscale abbreviata, la quale si limita a verificare “basi imponibili specifiche di uno o più specifici lassi temporali”.
La verifica nelle grandi aziende può anche essere eseguita a ritmi “annuali” e in “tempi brevi”, per i prossimi periodi di liquidazione delle tasse.
Verifica di azionisti e soci
La verifica alla società si può estendere ai soci, se le condizioni tributariamente rilevanti sono significative per gli specifici elementi sotto verifica, ossia per le basi imponibili della società stessa, come per esempio conferimenti e prelievi in azienda. La regola riguarda, accanto ai soci, anche i soci di cooperative o associazioni e gli organi di sorveglianza
Durata della verifica
il Fisco ha definito la propria discrezione nel modo seguente:
per le grandi aziende e per tutte quelle con partecipazione estera non ci sono limiti di periodicità e di durata, quindi anche a cadenza annuale e a distanza ravvicinata
aziende medie e piccole vengono verificate ogni tre anni.
la verifica di imprese piccolissime non dovrebbe mai superare tre periodi d’imposta consecutivi.
COMPETENZE E COOPERAZIONE DI ALTRI UFFICI FISCALI
Competenze
La competenza dell’esecuzione di una verifica fiscale appartiene fondamentalmente a chi ha la responsabilità per la tassazione del contribuente. Nei singoli Bundeslaender si trovano a volte diverse forme di organizzazione per la verifica fiscale.
La legge concede ai Comuni un diritto di informazione e collaborazione, ma nessun diritto autonomo di eseguire verifiche.
Luogo della verifica fiscale
La legge prevede fondamentalmente che la verifica fiscale abbia luogo negli spazi dell’azienda ovvero in uno spazio apposito, ovvero eccezionalmente in un altro luogo, p.e. dal commercialista.
DISPOSIZIONE DI UNA VERIFICA FISCALE
La disposizione di una verifica fiscale è un atto amministrativo. Per essere giustificata non necessita l’aspettativa di conseguire maggiori entrate tributarie, perché il suo obiettivo è la verifica dei dati del contribuente. La disposizione della verifica è da indirizzare al contribuente debitore.
L’estensione della verifica deve essere confermata con un ordine scritto da esibire.
– Nel caso di una coppia sposata o di fatto in cui entrambi, ognuno di per sé, sono oggetto di verifica, le due disposizioni di verifica possono essere uniti in un procedimento unico
– Nel caso di società di persone le disposizioni di verifica che riguardano la tassazione dell’impresa sono da indirizzarsi alla società.
La disposizione di verifica deve indicare le altre fattispecie in oggetto, come rimborsi fiscali, premi, indennità, fatti specifici, il periodo di verifica e altre considerazioni discrezionali. Ad essi sono da aggiungere indicazioni sui diritti e doveri del contribuente. Insieme alla disposizione di verifica possono essere allegate altre comunicazioni.
La disposizione di una verifica, la fissazione della data di inizio e del luogo della verifica sono atti amministrativi impugnabili. Il Fisco dovrebbe accettare le richieste legittime di spostamento della data di inizio della verifica fiscale, con conseguente sospensione della prescrizione penale tributaria.
DIRITTI E DOVERI DEGLI INTERESSATI
Diritti e doveri generali dell’ispettore
L’ispettore tra l’altro ha il dovere di:
– identificarsi attraverso il proprio distintivo.
– comunicare in maniera documentabile l’inizio dell’ispezione indicando data e ora. Ciò ha importanza per la questione della prescrizione penale. La verifica inizia fondamentalmente nel momento in cui l’ispettore dopo aver comunicato la disposizione intraprende concrete azioni di comunicazione, con una richiesta di consegna dei dati o al più tardi con l’analisi dei dati.
– di condurre la verifica anche nell’interesse del contribuente.
– di tenere al corrente regolarmente il contribuente, anche se non richiesto, riguardo la sua verifica, così che l’obiettivo e lo svolgimento della verifica non vengano compromessi.
– di agire secondo la legge nel caso di un sospetto di illecito fiscale o infrazione tributaria. Ciò significa che l’ispettore deve informare il contribuente, in tanto che quanto dimostrato possa essere impiegato anche per un procedimento giudiziario, che la sua cooperazione nel processo di tassazione non possa più essere conseguita con la forza.
– di condurre un colloquio finale sui risultati della verifica
Tra le altre cose ha il diritto di:
– verificare i documenti conservati per legge. Il diritto di accedere ai dati pertiene all’ispettore solo nella cornice della verifica fiscale.
– di visitare terreni e gli spazi dell’azienda
– di verificare le condizioni effettive e giuridiche che sono determinanti per il calcolo della base imponibile del contribuente. La conduzione della verifica, la sua estensione, le operazioni e i metodi sono determinati dall’ispettore secondo discrezione, nel rispetto della proporzionalità, della ragionevolezza, dell’intervento minimo e del divieto di eccesso.
– di prendere coscienza dei diritti riguardo la cooperazione del contribuente.
– di produrre delle comunicazioni di controllo come secondo la legge, a riguardo si rimanda al punto “comunicazioni di controllo”.
Diritti e doveri generali del contribuente
Dai doveri dell’ispettore appena elencati derivano i corrispondenti diritti del contribuente. Dai citati diritti dell’ispettore derivano i corrispondenti doveri del contribuente.
– all’ispettore deve essere reso possibile tecnicamente poter condurre l’ispezione attraverso la disponibilità di uno spazio apposito o luogo di lavoro, come altri mezzi necessari.
– il contribuente non deve solo tollerare la verifica fiscale, deve anche collaborare allo svolgimento del procedimento che potrebbe essere rilevante per la tassazione
– i doveri di collaborazione consistono tra gli altri nel condividere le informazioni, fornire per la verifica e l’esame tutte le registrazioni disponibili, i libri contabili e i documenti amministrativi così come altri documenti che secondo la valutazione dell’ufficiale sono necessari per una verifica regolare e efficiente.
I dati vanno salvati dall‘ufficio fiscale solo fino alla effettiva chiusura della verifica o di procedimenti legali
– Se il contribuente non rispetta le richieste di presentazione dei documenti entro i tempi stabiliti, può venir inflitta una multa tra 2.500 e 250.000 euro.
– i doveri di collaborare riguardano oltre che il contribuente anche i rappresentati legali di persone fisiche o giuridiche, il direttore di associazioni o fondazioni.
– un maggiore obbligo di collaborazione sussiste in caso di fatti riguardanti l’estero, in particolare sui transfer prices.
Dovere di informazione del contribuente
Il diritto di rifiutare informazioni non sussiste per il contribuente. Anche in caso di sospetto di un illecito fiscale il Fisco ricerca fatti ed informazioni. La legge prescrive solo che le informazioni del contribuente non debbano più essere sollecitate quando si passa ad una accusa penale tributaria.
Il contribuente deve nominare una persona che fornisca informazioni in modo veloce e competente. Se essi non ne sono in grado, l’ispettore può rivolgersi anche ad altri membri dell’impresa.
Durante la verifica fiscale dell’imposizione sulle buste paga, ogni dipendente deve fornire all’ispettore ogni informazione sulla modalità e importo delle loro retribuzioni.
In caso di rifiuto di collaborazione, il Fisco può:
– stimare la base imponibile
– fissare una sanzione
Informazioni da parte di terzi
Anche terzi hanno il dovere di fornire informazioni, quando le richieste al contribuento non abbiano portato a un risultato.
La richiesta ufficiale non implica che ci sia un sospetto fondato di irregolarità tributarie, né che in particolare si presentino eventi di evasione fiscale.
Anche nel caso di ricerca di informazioni nei confronti di terzi valgono i presupposti della necessità, della proporzionalità, ragionevolezza e realizzabilità.
Il codice tributario non proibisce una ricerca di informazioni presso banche, se le informazioni potrebbero portare alla scoperta di fatti rilevanti dal punto di vista tributario.
Colloquio finale
Sul risultato della verifica fiscale va tenuto un colloquio finale, a meno che il contribuente non vi rinunci.
Qualora il Fisco intenda avviare un procedimento penale o amministrativo, il contribuente va informato durante il colloquio finale la contravvenzione o il reato viene demandato ad un particolare procedimento.
Verbale
I risultati della verifica vengono fissati in un verbale. Se non si ha una modifica della base imponibile è sufficiente una comunicazione al contribuente in forma scritta. Il verbale non è un atto amministrativo.
Il contribuente può impugnare il verbale. In questo modo gli verrà data possibilità di verificare la correttezza di quanto stabilito dalla verifica fiscale e se necessario di esprimere la propria posizione.
Il verbale deve contenere le considerazioni di fatto e giuridiche, inclusi quelle per ottenere i necessari cambiamenti della base imponibile, anche in considerazione dei risultati del colloquio finale. Le circostanze, in particolare quelle per cui è previsto un ricorso o un accordo vincolante per ambedue le parti, dovrebbero essere presentate esaustivamente.
Il verbale della verifica sarà consegnato al contribuente insieme alla comunicazione di accertamento e liquidazione.
EFFETTI PARTICOLARI DELLA VERIFICA FISCALE
Prescrizione
Secondo la legge, la scadenza del periodo di determinazione delle imposte viene sospeso con l’esecuzione di una verifica fiscale. Questo dovrebbe assicurare che i risultati della verifica fiscale possano essere analizzati per poter autorizzare, cancellare o cambiare una comunicazione esattoriale. La prescrizione della determinazione verrà sospesa attraverso l’inizio effettivo di una verifica fiscale.
Autodenuncia
Fintanto l’ispettore non è comparso per la verifica, il contribuente può autodenunciare l’evasione fiscale e ravvedersi operosamente, evitando le conseguenze penali.
Eliminazione della riserva di riesame
Dopo una verifica fiscale, le comunicazioni di determinazione del reddito, di regolarità e liquidazione, che in genere vengono emesse con riserva di riesame, diventano definite.