Nuove norme per l’accertamento fiscale

Il Parlamento tedesco ha approvato il progetto di legge del Governo sull’attuazione della Direttiva 2011/16/UE, modificata dalla 2021/514, relativa alla cooperazione del Fisco in diversi Paesi e alla modernizzazione del diritto processuale tributario.

Certezza anticipata delle basi imponibili – Sarà possibile un avviso di chiusura parziale della ispezione per la determinazione separata delle basi imponibili autonomamente accertabili. Queste nuove norme consentono ai contribuenti sottoposti a revisione contabile di ottenere anticipatamente la certezza del diritto. Le questioni definibili dovrebbero essere decise e chiarite in una fase preliminare, con certezza di legge.

Cooperazione tra Fisco e contribuenti – Mentre i contribuenti hanno obblighi di cooperazione più estesi qualora non collaborino adeguatamente, le autorità fiscali dovranno recapitare avvisi di accertamento più rapidamente, avviare e completare gli audit tempestivamente, identificare le priorità e avere con il contribuente colloqui intermedi.

Introduzione di un obbligo di notifica per i gestori di piattaforme digitali – La nuova legge sulla trasparenza fiscale delle piattaforme digitali obbligherà i gestori a comunicare alle autorità fiscali informazioni sul reddito generato dai fornitori presenti su tali piattaforme. L’obbligo di segnalazione è integrato da uno scambio automatico di informazioni sui fornitori residenti fiscalmente in altri Stati membri.

Richiesta qualificata di cooperazione dal contribuente – La richiesta di collaborazione allargata dovrebbe applicarsi solo ai contribuenti che non rispettano sufficientemente i loro obblighi di cooperazione.

Termine per la sospensione della prescrizione – In futuro, la sospensione dei termini dovuta ad un accertamento terminerà entro cinque anni dalla fine dell’anno solare in cui è stato recapitato l’avviso.

Sanzioni per ritardi – Se le richieste qualificate di cooperazione non vengono soddisfatte in tempo utile o non completamente, verrà fissata una sanzione per ritardo e la limitazione a cinque anni della sospensione verrà estesa o addirittura annullata.

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Illustriamo brevemente le modalitá di identificazione fiscale in Germania e gli adempimenti successivi:

• l’Ufficio finanzario tedesco (Finanzamt) di Monaco, competente in materia per imprenditori italiani non residenti in Germania, dopo aver ricevuto questi moduli ed aver effettuato i dovuti controlli (fatturato durante l’esercizio, esistenza della partita iva iscritta al vies, visura camerale dell’attività), emetterá un numero fiscale valido ai fini iva nel territorio tedesco (Steuernummer) con il quale si potrà operare con clienti e fornitori in Germania; l’emissione di tale numero non é immediato i tempi di attesa dipendono dalla pratica e dall’ufficio che la lavora, é peró retroattivo, cioé valido dalla data di dichiarazione di inizio attivitá in Germania;
• su richiesta viene emessa in seguito una partita iva tedesca valida per le operazioni intracomunitarie (formato DE 123456789);
• a questo punto l’impresa é identificata fiscalmente in Germania e su richiesta dell’interessato puó essere emesso dal Finanzamt il certificato che lo attesta ai sensi par. 22f legge iva, necessario per poter operare nel territorio tedesco sui portali internet per il commercio on-line, p.e. amazon, ebay;
• dalla data di inizio attivitá, per i primi due anni (ed eventualmente anche in seguito in base al volume d’affari), vanno trasmesse mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento (p.e. 10 dicembre per le vendite di novembre) le liquidazioni iva. Entro la stessa data va versata l’eventuale iva a debito all’ufficio finanziario tramite semplice bonifico bancario; non è previsto un modulo dedicato. In assenza di vendite va comunque trasmessa una liquidazione iva a “zero”;
• è possibile ed opportuno versare un acconto a deposito iva, stimato in base alle previsioni di vendita per l’anno in corso, che permette di prorogare il termine al 10° giorno del 2° mese successivo, evitando cosí sanzioni in caso di ritardi nelle trasmissioni e nei versamenti iva. Tale acconto viene poi detratto dalla liquidazione iva di dicembre e poi ricalcolato per l’esercizio successivo. Viene da noi generalmente presentato per tutti i clienti; solo così siamo in grado di garantire la correttezza dei nostri servizi.

Per la richiesta del numero fiscale abbiamo necessitano le seguenti informazioni e i documenti:

• tipologia dell’attivitá svolta in Germania;
• data prevista di inizio attivitá;
• data di superamento dei limiti di vendite a privati nel territorio tedesco oppure dichiarazione di rinuncia alla tassazione iva in Italia a favore dell’opzione per l’applicazione dell’iva tedesca sulle vendite a privati in Germania;
• indirizzo completo di eventuali magazzini o uffici detenuti nel territorio tedesco;
• importo totale delle vendite previsto per gli anni a venire;
• indicazione della tipologia della clientela: persone private o aziende.

Ritenuta fiscale sulle retribuzioni

La ritenuta fiscale dallo stipendio lordo a titolo di acconto sull’imposta avviente tra l’altro secondo i parametri seguenti (elstam):

la categoria (da I a VI)

il numero dei figli

oneri deducibili

esenzione grazie a Convenzioni tra Paesi

Le categorie rappresentano i criteri più importanti per il calcolo dell’imposta; p.e.:

I – single o coniugi separati (aliquota regolare)

III – (aliquota ridotta) coniuge quando l’altro coniuge ha la categoria V (aliquota maggiorata)

IV – ambedue i coniugi (aliquota regolare)

VI – secondo lavoro o assenza degli elstam (aliquota peggiorativa)

Al datore di lavoro vengono comunicati dal Fisco mensilmente per via telematica i criteri per applicare la ritenuta; il datore deve attenersi a tali istruzioni. L’Ufficio che raccoglie e comunica le informazioni sul dipendente è quello competente per il lavoratore secondo la sua residenza. Nel caso di non residenti, l’Ufficio competente è quello del datore di lavoro.  Gli Uffici ricevono diverse informazioni dalle Anagrafi municipali, dove i dipendenti hanno iscritto la loro abitazione. Variazioni anagrafiche vengono pure subitamente comunicate agli Uffici del Fisco ed aggiornano gli elstam.

Il dipendente ha il solo obbligo di comunicare al datore il suo codice fiscale numerico e la data di nascita, oltre ad altri dettagli personali. Inserendo tali dati nel portale elster.de , il datore riceve i criteri per il conteggio. Questi vanno indicati nel cedolino paga ma sono dati altrimenti protetti.

Il dipendente ha il diritto di chiedere all’Ufficio competente la variazione di criteri – p.e. la categoria, quando i coniugi intendono modificarla reciprocamente. Quando il conteggio della ritenuta è a svantaggio del dipendente, esso è obbligato a comunicare la modificata situazione personale – p.e. separazione dei coniugi. È da utilizzare questo modulo in tali casi. Il lavoratore ha inoltre il diritto di ricevere dal Fisco una stampa dei suoi dati elstam.

In caso di errori od omissioni, va utilizzato questo modulo .

La stessa procedura viene applicata anche nel caso di dipendenti non residenti a partire dal 2020. L’Ufficio competente per l’attribuzione del codice fiscale numerico è quello del datore, il quale ha l’obbligo di richiederlo a nome del dipendente. In casi particolari, viene ancora applicata la procedura precedente.

Riduzione temporanea aliquota IVA

Una nuova legge che intende aiutare lo sviluppo economico in seguito alle gravi difficoltà causate dalla pandemia prevede tra l’altro la riduzione limitata nel tempo della aliquota regolare dal 19% al 16% e quella ridotta dal 7% al 5%. La legge entra in vigore il 1° luglio e scade il 31 dicembre 2020.

Le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni intracomunitarie -come pure di quelle extracomunitarie, p.e. dalla Cina, dagli USA- di beni e servizi sono soggetti alla nuova regola. Qualora vengano effettuate operazioni parziali, esse vanno assoggettate all’aliquota in vigore al momento dell’effettuazione, anche se  la conclusione dell’opera e quindi l’operazione finale avviene dopo il 31 dicembre.

Va applicata l’aliquota in vigore al momento della realizzazione dell’operazione. Quindi, in caso p.e. di pagamento anticipato, di versamento di acconti precedentemente al 1° luglio, va effettuata una correzione retroattiva a diminuzione dell’aliquota nella liquidazione iva per il mese della operazione effettuata. Agli sconti commerciali e finanziari va applicata l’aliquota di competenza temporale

L’aliquota ridotta va applicata alle operazioni realizzate nel periodo in questione, quindi per competenza temporale, indipendentemente dal momento del pagamento ovvero della stipula di un accordo o della fatturazione.

Esempi:

Pagamento prima del 1° luglio e cessione nel secondo semestre 2020 => 16%

Mediazione commerciale prima del 1° luglio e fatturazione successiva => 19%

Importazione nel secondo semestre 2020, acconto ricevuto prima del 1° luglio e fatturazione successiva al 31 dicembre => 16%

Nel caso di contratti per prestazioni ricorrenti, come locazione, leasing, canone telefonico, esse sono realizzate periodicamente; p.e. la locazione viene effettuata al termine del periodo concordato, in genere un mese solare. Il prestatore ha l’obbligo di aggiornare la fattura iniziale ovvero periodica, p.e. emessa all’inizio della locazione, indicandone l’aliquota 16% ed il periodo di validità. Al termine di esso, va riemessa una nuova fattura con l’aliquota regolare 19%.

L’importo iva va scorporato dall’importo lordo delle fatture di modesto valore, quindi minore di eur 250, utilizzando il moltiplicatore 13,79 e 4,76 . Questo vale anche per lo scorporo dell’iva a credito su fatture e ricevute pagate.

Le regole generali valgono anche per contributi promozionali, premi di fine anno, provvigioni che maturano durante il secondo semestre 2020: va separata la base imponibile per tale periodo ed assoggetata all’aliquota modificata, anche se il conteggio avviene successivamente. Sono comunque previste semplificazioni ed eccezioni qualora i conteggi risultino eccessivi.

Oltre alle generali indicazioni in fattura, va indicata la norma di legge § 27 I UStG. Il conteggio dell’aliquota e importo iva vanno corrispondentemente adeguati.

Indicazioni in fattura

Ai fini della detraibilità della IVA pagata ai fornitori, va controllato che le fatture ricevute superiori all’importo lordo di eur 250 evidenzino i dati seguenti:

# Name und Anschrift des leistenden Unternehmens = denominazione e indirizzo dell’impresa che effettua la prestazione
# Name und Anschrift des Leistungsempfängers = denominazione e indirizzo del destinatario della prestazione
# Termin od. Zeitraum der Lieferung oder Leistung = Data della consegna o durata della prestazione effettuata
# Menge und Bezeichnung der gelieferten Produkte oder Art und Umfang der Dienstleistung = Quantità e denominazione dei prodotti forniti oppure della specie e dell’entità del servizio svolto
# die ggf. nach Steuersätzen aufgeschlüsselten Netto-Beträge = gli importi al netto suddivisi secondo le aliquote Iva
# die jeweils darauf entfallenden Steuer-Beträge = gli importi dell’Iva
# das Ausstellungsdatum = la data di emissione
# eine fortlaufende, einmalig vergebene Rechnungsnummer = il numero della fattura, univoco e progressivo
# die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Ausstellers = il codice fiscale o la partita Iva del soggetto emittente la fattura

Codici fiscali e partita IVA

Gli imprenditori o professionisti che emettono fattura devono evidenziare il loro codice fiscale ovvero Partita I.V.A. a loro attribuita dall’Ufficio tributario, competente per l’imposizione dell’I.V.A. in Germania. Quando l’ufficio Tributario competente per le imposte dirette e indirette é lo stesso, il codice fiscale e la Partita I.V.A. sono uguali, in genere.

Alle indicazioni in fattura si aggiunge l’eventuale partita I.V.A. europea o codice identificativo intracomunitario (UmsatzSteueridentifikationsnummer), che per gli imprenditori tedeschi comincia con DE, per gli impreditori italiani con IT e che in Germania viene attribuita non dall’Ufficio tributario localmente competente per l’I.V.A., bensì dall’Ufficio Federale delle Imposte (Bundesamt für Steuern). Il controllo che un codice sia attivo può avvenire attraverso il sistema europeo VIES.

La partita I.V.A. europea (UmsatzSteueridentifikationsnummer) va indicata sulla fattura nel caso di operazioni intracomunitarie; la partita I.V.A. tedesca (Steuernummer für die UmsatzSteuer) va indicata su tutte le fatture per qualsiasi prestazione.

In Germania quindi sussistono diversi codici fiscali parallelamente:

  • codice fiscale identificativo (Identifikationsnummer): 11 cifre; solo per le persone fisiche, corrisponde al nosto C.F.
  • numero tributario (Steuernummer): attribuito dall’Ufficio del Fisco competente per le imposte dirette come IRPEF e IRES; varia a seconda della residenza, della forma giuridica e del tipo di attività lavorativa; vale per persone sia fisiche che giuridiche;
  • partita IVA (Umsatzsteuernummer): attribuito dall’Ufficio del Fisco competente per le imposte indirette; a seconda della residenza, può essere diverso dal numero tributario;
  • codice comunitario IVA (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; DE..): partita iva iscritta al vies; inizia con DE

Esentati dall’obbligo di indicare partita IVA sono quegli imprenditori o professionisti che effettuano prestazioni per un corrispettivo annuale minore di Euro 17.500,00 e che quindi non sono obbligati a evidenziare I.V.A., non hanno il diritto di detrarre l’I.V.A. a credito dei fornitori e presentano una dichiarazione I.V.A. semplificata (Klein-Unternehmer).

In verità la legge non prevede sanzioni di nessun tipo qualora non vi siano le indicazioni descritte sulla fattura; però condizione per la detrazione dell’ IVA a credito pagata ai fornitori è l’indicazione della partita IVA sulla fattura del fornitore.

 

Come evitare che la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi non superi l’imposta in base alla aliquota fiscale personale.

Al momento dell’accredito degli interessi sui depositi a risparmio fruttifero, le banche sono obbligate a trattenere il 25 % dell’interesse maturato (senza considerare l’addizionale solidarietà e la tassa per la religione). I pensionati possono procurarsi presso l’ufficio fiscale competente una dichiarazione che essi non sono soggetti ad imposizione fiscale e consegnarlo alla banca, che è quindi obbligata a non applicare la ritenuta. Tale certificato viene rilasciato quando il reddito imponibile non supera € 8.001. In genere, tutti i pensionati hanno un reddito inferiore, dato che il conteggio avviene per loro in modo diverso dai lavoratori dipendenti, grazie a deduzioni dall’imponibile e detrazioni dall’imposta. Una volta emesso tale certificato, per i tre anni seguenti non va più compilata nessuna denuncia dei redditi. Tanti pensionati peró ancora lavorano a part-time e quindi hanno l’obbligo di inoltrare una dichiarazione. In questi casi, l’ufficio fiscale si rifiuta di emettere il certificato. La banca quindi applica la ritenuta fiscale. Il pensionato, inoltrando la dichiarazione fiscale, può ricevere il rimborso di tale ritenuta applicando la propria aliquota personale sul reddito complessivo. Fino all’importo di ca K€ 15 (K€ 30 per coniugi) l’aliquota personale è minore del 25 % già trattenuto, la differenza viene quindi rimborsata. Anche nel caso di redditi maggiori, ma solo quando il pensionato abbia già compiuto sessantaquattro anni, sussiste una deduzione specifica (Altersentlastungsbetrag) che riduce l’aliquota personale. Bisogna fare attenzione ad inserire l’importo nella casella giusta per godere di tale agevolazione!