Una nuova legge che intende aiutare lo sviluppo economico in seguito alle gravi difficoltà causate dalla pandemia prevede tra l’altro la riduzione limitata nel tempo della aliquota regolare dal 19% al 16% e quella ridotta dal 7% al 5%. La legge entra in vigore il 1° luglio e scade il 31 dicembre 2020.
Le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni intracomunitarie -come pure di quelle extracomunitarie, p.e. dalla Cina, dagli USA- di beni e servizi sono soggetti alla nuova regola. Qualora vengano effettuate operazioni parziali, esse vanno assoggettate all’aliquota in vigore al momento dell’effettuazione, anche se la conclusione dell’opera e quindi l’operazione finale avviene dopo il 31 dicembre.
Va applicata l’aliquota in vigore al momento della realizzazione dell’operazione. Quindi, in caso p.e. di pagamento anticipato, di versamento di acconti precedentemente al 1° luglio, va effettuata una correzione retroattiva a diminuzione dell’aliquota nella liquidazione iva per il mese della operazione effettuata. Agli sconti commerciali e finanziari va applicata l’aliquota di competenza temporale
L’aliquota ridotta va applicata alle operazioni realizzate nel periodo in questione, quindi per competenza temporale, indipendentemente dal momento del pagamento ovvero della stipula di un accordo o della fatturazione.
Esempi:
Pagamento prima del 1° luglio e cessione nel secondo semestre 2020 => 16%
Mediazione commerciale prima del 1° luglio e fatturazione successiva => 19%
Importazione nel secondo semestre 2020, acconto ricevuto prima del 1° luglio e fatturazione successiva al 31 dicembre => 16%
Nel caso di contratti per prestazioni ricorrenti, come locazione, leasing, canone telefonico, esse sono realizzate periodicamente; p.e. la locazione viene effettuata al termine del periodo concordato, in genere un mese solare. Il prestatore ha l’obbligo di aggiornare la fattura iniziale ovvero periodica, p.e. emessa all’inizio della locazione, indicandone l’aliquota 16% ed il periodo di validità. Al termine di esso, va riemessa una nuova fattura con l’aliquota regolare 19%.
L’importo iva va scorporato dall’importo lordo delle fatture di modesto valore, quindi minore di eur 250, utilizzando il moltiplicatore 13,79 e 4,76 . Questo vale anche per lo scorporo dell’iva a credito su fatture e ricevute pagate.
Le regole generali valgono anche per contributi promozionali, premi di fine anno, provvigioni che maturano durante il secondo semestre 2020: va separata la base imponibile per tale periodo ed assoggetata all’aliquota modificata, anche se il conteggio avviene successivamente. Sono comunque previste semplificazioni ed eccezioni qualora i conteggi risultino eccessivi.
Oltre alle generali indicazioni in fattura, va indicata la norma di legge § 27 I UStG. Il conteggio dell’aliquota e importo iva vanno corrispondentemente adeguati.