Accisa doganale

Le aliquote dell’accisa sono le seguenti:

  • sullo spumante € 1,36 al lt
  • sui superalcolici € 13,03 per litro di alcol puro (contenuto della bottiglia in litri * alcol in % vol.)
  • sul vin santo e simili € 1,53 al litro.

Entro il 15 del mese successivo vanno elencate le quantità importate durante l’intero mese precedente, vanno calcolati i litri corrispondenti e l’imposta, che è da versare entro il 25° giorno, cioè 10 giorni dopo l’inoltro della dichiarazione.

  • sul caffè: € 2,19 al kg

Entro il 10 del mese successivo vanno elencati i kg importati durante l’intero mese precedente e va calcolata l’imposta, che è da versare entro il 20° giorno.

È prevista una cauzione, che verrà conguagliata o rimborsata al termine delle attività.

Marzo 2010

Riqualificazione da parte dell’Amministrazione Fiscale della ‘rettifica’ in ‘ravvedimento inefficace’

Attualmente l’Amministrazione tende a riqualificare una semplice rettifica di dichiarazione fiscale in ravvedimento operoso, che deve rispettare criteri più severi, tra l’altro quello di completezza. In seguito a ciò, la correttiva del contribuente viene valutata come evasione fiscale. In occasione di una successiva ispezione fiscale, qualora vengano accertate maggiori imposte in seguito ad errori od omissioni, può venir contestata al contribuente la inefficacia del ravvedimento a causa della incompletezza della operosità.

La ‘semplice rettifica’ si ha quando l’omissione della dichiarazione o gli errori od omissioni della dichiarazione infedele avvengono in seguito a condotte che, seppure colpevoli e idonee a integrare una violazione, sono connotate da assenza dell’intento fraudolento e da scarsa gravità, sia in termini di danno arrecato all’erario sia in termini di evidenza dell’errore commesso.

‘Ravvedimento operoso’ in seguito ad elusione o evasione fiscale ovvero abuso di diritto si ha quando sussistono i presupposti di colpa grave e dolo, di condotte fraudolente e di recidiva.

Quanto esposto riguarda la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il tardato pagamento viene invece valutato secondo altri e distinti criteri rispetto a quanto sopra. Contro l’atto che accerta interessi sul debito differenziale, aumentati a causa della evasione, è possibile opporsi.

Per evidenziare il carattere di semplice rettifica, l’autore consiglia di inviare all’Amministrazione una lettera informale di accompagnamento alla dichiarazione correttiva, evidenziando tale aspetto legale e bloccando così una errata riqualificazione d’ufficio. Contro un atto amministrativo che comunica l’avvio di un procedimento penale per evasione non è previsto in verità nessun mezzo di opposizione; la questione va risolta in sede di contraddittorio o processo.

Trattamento fiscale di finanziamento privato dall’estero

In numerosi casi l’attività imprenditoriale di stranieri in Germania viene parzialmente finanziata da amici o parenti che concedono prestiti al fine dell’acquisto di attrezzature e arredamenti necessari per aprire un’attività ovvero per affrontare le spese iniziali (cauzione di un contratto d’affitto, primi mesi del canone di locazione, buonuscita al gestore precedente). Non vogliamo trattare qui le condizioni formali perché tale accordo venga riconosciuto, in particolare la forma scritta, l’importo adeguato degli interessi o della partecipazione agli utili, la partecipazione alle plusvalenze, ecc. Vogliamo invece evidenziare il trattamento fiscale di un reddito derivante da un finanziamento effettuato da un soggetto residente in Italia all’imprenditore in Germania.

  • Il finanziamento viene concesso come prestito fruttifero (a condizione che vi siano le premesse formali per il riconoscimento fiscale sia in Germania che in Italia) Gli interessi che l’imprenditore tedesco paga al finanziatore in Italia sono deducibili dal reddito d’impresa tedesco, non sono oggetto di ritenuta d’acconto fiscale in Germania e sono imponibili in capo al finanziatore italiano esclusivamente in Italia. Nel suo modello Unico, andranno a formare il reddito quale reddito da capitale.
  • Se il finanziamento comprende una partecipazione all’utile, ovvero ad una plusvalenza al termine di un certo periodo, gli utili che riceve il beneficiario italiano non sono deducibili dal reddito dell’impresa tedesca, concorrono a formare un reddito in Germania del finanziatore italiano che si presume quindi essere fiscalmente anche lui imprenditore dell’attività in Germania. La sua quota va tassata in Germania secondo le regole per la determinazione del reddito e l’aliquota qui vigente, e in Italia saranno imponibili come reddito d’impresa conseguito all’estero, con relativo accredito dell’imposta tedesca sull’imposta da pagare in Italia.

Dichiarazione liberatoria >>

Il consolidato fiscale nella Repubblica Federale di Germania

Definizione

Il consolidamento fiscale e` definito come la dipendenza totale di una societa` di capitali dalla controllante, grazie all`integrazione finanziaria, economica ed organizzativa della controllata nella struttura della controllante; tali condizioni devono avere un riscontro effettivo e non solo formale.
Naturalmente nel consolidamento fiscale possono essere incluse due o anche piu` societa` controllate.
La conseguenza primaria del consolidamento fiscale e` rappresentata dal fatto che il reddito fiscale della controllata viene imputato alla controllante e quindi tassato in capo a quest`ultima, ai fini di evitare una doppia imposizione. L`effetto simile lo si trova anche nel consolidato ai fini IVA: il debito IVA della controllata diventa debito IVA della controllante.
In ogni caso, ambedue le imprese mantengono la loro individualita` giuridica, determinando il loro reddito singolarmente.

Controllata e controllante

Controllata puo` essere solo una societa` di capitali residente. Una controllata va inserita nel consolidato fiscale solo se non e` in grado di esprimere autonomamente la propria volonta`, appunto perche` la dipendenza finanziaria, economica ed organizzativa dalla controllante e` totale ed effettiva.
La controllante puo` essere solo un`impresa e non deve necessariamente avere la forma giuridica di societa` di capitali; essa puo` quindi anche essere rappresentata da una S.R.L., una s.n.c., una S.R.L. e Co S.a.S., una stabile organizzazione di un`impresa non residente.
Un`ulteriore condizione per riconoscere la controllante come societa` vertice di un consolidato fiscale e` che essa stessa svolga un`attivita` d`impresa, che quindi non sia una pura holding. Eccezion vien fatta per il consolidamento ai fini IVA.
Come una holding non `pura` , bensi` attiva (e che puo` essere quindi riconosciuta come la controllante di un consolidato) viene considerata una societa` capogruppo che svolga funzioni di gestione, amministrazione e controllo delle altre societa` del consolidato.

Integrazione finanziaria, economica e organizzativa

La dipendenza economica e` data quando la controllata viene gestita come una divisione operativa (dipartimento, funzione staff oppure stabilimento) della controllante. Ambedue le imprese possono cioe` venir considerate come un`unita` imprenditoriale, nella quale la controllata rappresenta un`entita` indipendente.
L`integrazione finanziaria e` realizzata quando la controllante possiede almeno la maggioranza (50 %)del capitale sociale dell`affiliata, in ogni caso quando puo` esprimere almeno la maggioranza dei diritti di voto.
L`integrazione organizzativa ha luogo quando vi sia la garanzia per la societa` controllante che venga effettivamente eseguita la sua volonta` da parte della o delle controllate, attraverso adeguate misure gestionali ovvero un opportuno organigramma (p.e. se alcuni o tutti gli amministratori ovvero i direttori della controllante sono contemporaneamente amministratori dell`affiliata – unione personale degli organi direttivi).
L`integrazione organizzativa e` data in ogni caso quando ambedue le societa` hanno stipulato un contratto di subalternita`, come descritto piu` sotto.
Tali condizioni di dipendenza ed integrazione finanziaria, economica ed organizzativa devono sussistere gia` all`inizio dell`esercizio per il quale si intende effettuare il consolidamento fiscale
Il diritto societario prevede che le societa` consolidate possano stipulare un contratto di subalternita`, nel quale l`affiliata si impegna ad obbedire alla volonta` della controllante in qualsiasi questione, ed un contratto di cessione dell`utile, nel quale la controllata si impegna a trasferire il suo utile civilistico dell`esercizio alla fine dell`esercizio stesso, senza la necessita` di ricorrere alla delibera dell`assemblea sul riparto dell`utile. Lo stesso istituto giuridico e` applicabile contemporaneamente anche alle perdite che eventualmente sorgono.
Il contratto di cessione dell`utile va stipulato per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, va effettivamente applicato e puo` venir disdetto solo per gravi motivi (p.e. vendita della partecipazione).
La capitalizzazione di utili, apportandoli a riserve di capitale, e` permessa solo in misura del prudente apprezzamento degli`amministratori.
Tali contratti civilistici, che rafforzano e rendono formale la dipendenza di fatto della controllata, sono di particolare importanza ai fini della validita` IRPEG del consolidato fiscale.

Conseguenze fiscali

Ogni singola impresa, soggetta o meno ad un consolidamento fiscale, deve inizialmente determinare il suo utile civilistico come pure il suo reddito IRPEF/IRPEG ed il suo reddito ILOR autonomamente per ogni singolo esercizio o periodo d`imposta. Essa deve inoltre determinare il suo debito ovvero credito IVA indipendentemente dal rapporto con l`altra societa` del consolidato. Successivamente tali valori vengono conguagliati in capo alla controllante. Distinte per tipo di imposta, le conseguenze del consolidato sono le seguenti:

  1. IVA: Unico debitore ovvero creditore IVA verso l`Erario e` la societa` controllante. Essa paga l`IVA a debito ovvero riceve l`IVA a credito, calcolata come somma del saldo IVA proprio e di quello della controllata. Nel formulario mensile per la liquidazione IVA compaiono solo i valori sommati di tutte le societa` (somma del fatturato, somma IVA a debito e somma IVA a credito).
    L`intero gruppo viene considerato come un unico soggetto passivo, rappresentato dalla capogruppo; le singole controllate perdono la loro qualita` di soggetti passivi nei confronti dell`Erario, bensi` mantengono rapporti esclusivamente con la controllante. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra le singole societa` di un consolidato fiscale non possono quindi essere soggetti ad IVA, in quanto manca il presupposto del trasferimento della proprieta` da un soggetto ad un altro. I corrispettivi rappresentano quindi sempre l`ammontare netto.
  2. ILOR: La societa` controllata viene considerata come una stabile organizzazione della controllante. Il reddito ILOR della controllata viene quindi aggiunto a quello della controllante e tassato in capo a quest`ultima come se fosse il suo unico reddito globale. Naturalmente le eventuali perdite vengono conguagliate con gli utili, diminuendo il carico fiscale complessivo del consolidato.
    Dato che l`ILOR rappresenta una spesa deducibile, viene in genere stabilito un ribaltamento dell`onere impositivo sulle societa` del gruppo.
  3. IRPEG: Oltre all`integrazione finanziaria, economica ed organizzativa, ai fini IRPEG e` necessario che venga stipulato un accordo di cessione dell`utile (che abbia anche validita` legale), come sopra delineato. I redditi come pure le perdite fiscali delle societa` conglobate nel consolidato concorrono a formare il reddito della controllante, che viene tassato in capo ad essa.

Aprile 2009

Haftungsausschluss >>

Esenzione dell’ICI

Una sentenza del tribunale amministrativo del Saarland permette che proprietari di immobili affittati ad inquilini che purtroppo non hanno fatto fronte al loro impegno di pagare regolarmente l’affitto e contro i quali il proprietario ha avviato una procedura di incasso forzato e di sfratto (Zahlungs- und Räumungsklage) – però senza successo, perché l’inquilino è risultato impossibilitato a pagare – possono chiedere l’esenzione completa della ICI tedesca (Grundsteuer) per il periodo del mancato introito da affitto.

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