Riqualificazione da parte dell’Amministrazione Fiscale della ‘rettifica’ in ‘ravvedimento inefficace’

Attualmente l’Amministrazione tende a riqualificare una semplice rettifica di dichiarazione fiscale in ravvedimento operoso, che deve rispettare criteri più severi, tra l’altro quello di completezza. In seguito a ciò, la correttiva del contribuente viene valutata come evasione fiscale. In occasione di una successiva ispezione fiscale, qualora vengano accertate maggiori imposte in seguito ad errori od omissioni, può venir contestata al contribuente la inefficacia del ravvedimento a causa della incompletezza della operosità.

La ‘semplice rettifica’ si ha quando l’omissione della dichiarazione o gli errori od omissioni della dichiarazione infedele avvengono in seguito a condotte che, seppure colpevoli e idonee a integrare una violazione, sono connotate da assenza dell’intento fraudolento e da scarsa gravità, sia in termini di danno arrecato all’erario sia in termini di evidenza dell’errore commesso.

‘Ravvedimento operoso’ in seguito ad elusione o evasione fiscale ovvero abuso di diritto si ha quando sussistono i presupposti di colpa grave e dolo, di condotte fraudolente e di recidiva.

Quanto esposto riguarda la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il tardato pagamento viene invece valutato secondo altri e distinti criteri rispetto a quanto sopra. Contro l’atto che accerta interessi sul debito differenziale, aumentati a causa della evasione, è possibile opporsi.

Per evidenziare il carattere di semplice rettifica, l’autore consiglia di inviare all’Amministrazione una lettera informale di accompagnamento alla dichiarazione correttiva, evidenziando tale aspetto legale e bloccando così una errata riqualificazione d’ufficio. Contro un atto amministrativo che comunica l’avvio di un procedimento penale per evasione non è previsto in verità nessun mezzo di opposizione; la questione va risolta in sede di contraddittorio o processo.