Importazione in Germania di autoveicolo

Qui di seguito vengono elencati i documenti da presentare in originale per iscrivere un autoveicolo usato presso la Motorizzazione tedesca importandolo dall’estero.

La presenza del proprietario o di un suo delegato con documento di identità è obbligatoria. L’eventuale procura prevede la presentazione anche di copia autenticata del documento d’identità del mandante.

libretti in originale:

  • I – circolazione
  • II – proprietà
  • Mandato sepa per l’addebito del bollo di circolazione Kraftfahrzeugsteuer
  • Dichiarazione di conformità EWG: COC abbreviato
  • Dati tecnici ovvero ultimo certificato TÜV
  • (eVB) codice dell’assicurazione

Documenti necessari quando l’acquirente o l’importatore è una persona giuridica, p.e. GmbH:

  • segnalazione al Comune di avvio attività – Gewerbeanmeldung
  • visura camerale – Auszug aus dem Handelsregister
  • eventualmente procura con copia autenticata documento identità del mandante
  • targhe precedenti qualora non sia stata cancellata in Italia
  • contratto di compravendita in originale
  • fattura in originale

L’autoveicolo deve essere mostrato ad una qualsiasi Motorizzazione tedesca, che rilascia un certificato da mostrare alla Motorizzazione dove esso va iscritto.

Previdenza anzianità e Betriebsrente

In riferimento alla bella relazione sulla Betriebsrente nel Corriere d’Italia del 15 giugno 2016 sia evidenziato che il dipendente ha il diritto di pretendere che una quota del suo stipendio venga tramutata in premio assicurativo per previdenza di anzianità. Tale diritto sussiste a partire dal 1° gennaio 2002 e comprende anche il dovere da parte del datore di lavoro di consulenza a favore del dipendente circa le diverse possibilità della previdenza di anzianità, le forme offerte dalla ditta, l’importo della pensione futura in base ai premi o contributi versati, i tempi per le istanze e le operazioni da effettuare, le regole previste dal contratto collettivo sindacale da applicare o eventualmente dal contratto aziendale integrativo, da patti in deroga individuali, ecc …

Consigliamo quindi di contattare i responsabili del personale della propria azienda e richiedere informazioni e consigli circa le nuove opportunità sulla previdenza di anzianità previste dalla nuova legge di Riester.

L’importo massimo riconvertibile in contributi previdenziali per l’anzianità ammonta al 4 % del tetto contributivo (Beitragsbemessungsgrenze) e corrisponde per il 2002 all’importo di Eur 2.160 annuali al massimo.

Unternehmergesellschaft (UG)

La „Unternehmergesellschaft“ abbreviato UG, é una nuova forma societaria che rappresenta una valida variante della GmbH.
Questo tipo di societá infatti, a differenza della GmbH, puó avere un capitale sociale inferiore al minimo stabilito di euro 25.000. Questo vuol dire che, anche con un capitale sociale di solo 1 euro, si puó costituire una societá di capitali a responsabilitá limitata.
La UG deve essere obbligatoriamente una societá di nuova costituzione, non é consentitita la variazione della forma di una societá giá esistente, inoltre non é prevista la costituzione con apporto di beni.

Come detto in precedenza si puó costituire con un capitale sociale inferiore a euro 25.000, tuttavia con un capitale sociale uguale o superiore a euro 12.500 si potrebbe optare per la costituzione di una GmbH regolare con capitale sottoscritto pari ad euro 25.000, di cui é sufficiente versare la metá (euro 12.500) per ottenere l´iscrizione nel Registro delle Imprese.

La denominazione „Unternehmergesellschaft (Haftungsbeschränkt)“ o „UG (Haftungsbeschränkt) non puó subire abbrevazioni o aggiunte. L´utilizzo improprio della Denominazione „GmbH“ puó portare alla responsabilitá personale dell´amministratore.
La costituzione avviene mediante atto notarile. Utilizzando un modello standard di atto costitutivo, i costi notarili sono ridotti.

Considerato l´esiguo valore del capitale sociale della UG (Haftungsbeschränkt), si deve prestare particolare attenzione alle responsabilitá penali in caso di insolvenza a cui l´amministartore uó essere soggetto.

Nel caso di finanziamento da parte del socio per evitare una situazione di sovraindebitamento é bene dichiarare una postergazione di grado del credito stesso.

Nel caso l´amministratore preveda l´impossibilitá di onorare tutti i debiti, ha il dovere di convocare un´assemblea die soci.

Un quarto dell´utile civilistico al netto del riporto delle perdite, va accantonato a riserva e non puó essere quindi ripartito tra i soci.

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Regolamentazione dei registri di cassa

Sono stati approvati alcuni provvedimenti per regolamentare e assicurarsi contro la manipolazione dei registri di cassa. Il piano prevede una certificazione obbligatoria dei sistemi di sicurezza.

La legge prevede:

  • I dati dovranno essere salvati e custoditi su un disco per tutta la durata del termine di custodia.
  • Il sistema di registrazione elettronica dovrà essere certificato. La certificazione comprende un modulo di sicurezza, un supporto per il salvataggio dei dati e un’interfaccia digitale. Il modulo di sicurezza garantisce che le voci registrate non possano essere anonimamente modificate in seguito.
  • Il Bundesamt per la sicurezza informatica dovrà formulare le richieste per il sistema di sicurezza e fare la certificazione. Il disegno di legge non definisce ancora nulla.
  • La INSIKA-Smartcard soddisfa già ora molte delle richieste del processo di certificazione, potrebbe quindi senza troppa difficoltà assolvere il compito di modulo di sicurezza.
  • Il disegno di legge non prevede l’introduzione di obbligo per il registro di cassa.
  • Il disegno di legge prevede che venga rilasciata ricevuta su richiesta del cliente.
  • Accanto agli attuali strumenti di controllo fiscale saranno introdotti nuovi strumenti come un’ispezione di cassa.
  • Infrazioni alle nuove norme saranno considerate come infrazione delle leggi fiscali e potranno essere punite con una multa fino a 25 mila euro.
  • Il sistema di sicurezza diventa obbligatorio dal 1.01.2020. Per coloro che hanno adeguato la cassa alle richieste della BMF-Schreiben v. 26.11.2010 è possibile ottenere una proroga fino al 31.12.2022.

Progetto BEPS dell’OCSE e del G20

Il governo federale tedesco ha approvato il disegno di legge che porterà all’applicazione del progetto BEPS dell’OCSE e del G20. Aspetti essenziali di questa legge riguardano lo scambio automatico di informazioni sulle regole di tassazione e sul “country-by-country-reporting” all’interno dell’Unione Europea.

Fino ad ora le aziende internazionali erano in grado di approfittare delle differenti regolamentazioni negli Stati per eludere le tasse. Nell’ottobre 2015 è stato così avviato il progetto BEPS che si occupa proprio di limitare questo fenomeno.

Tra i vari obiettivi del progetto è quello di ridurre i deficit di informazione e di garantire maggiore trasparenza nella tassazione delle aziende multinazionali. L’approvazione a livello europeo dovrebbe garantire le medesimi condizioni fiscali nei diversi paesi ma i singoli provvedimenti devono essere poi approvati a livello nazionale.

Diversi punti vengono implementati dalla legge federale:

Tassazione

Le informazioni riguardo la tassazione di attività oltre-confine verranno automaticamente condivise con gli altri Stati europei. In questo modo gli Stati potranno vedere se parte delle attività dell’attività delle aziende rimangono nascosti all’estero. L’obiettivo è la trasparenza come arma per combattere l’elusione.

Country-by-Country-Reporting

La legge prevede che la Germania condivida i propri report fiscali a partire dall’anno fiscale 2016. Saranno implementati inoltre gli obblighi previsti dalle linee guida per le sotto-società nazionali di aziende multinazionali. Nel caso in cui i report locali delle società nazionali non siano trasferiti alle aziende-madri estere, questi dovranno venire forniti direttamente allo Stato Federale.

Ulteriori strumenti

  1. Verrà chiarito che non ci sia confusione riguardo la sostanza dei regolamenti per la concorrenza nelle singole convenzioni per la doppia tassazione e le norme correttive. In questo modo verrà impedita sia l’evasione che l’elusione tramite differenti modi dell’interpretazione del principio di libera concorrenza (arm’s length).
  2. Una maggior precisione della legge chiarirà che i regolamenti per la revisione del diritto di tassazione non si applicheranno solo nel caso in cui gli introiti in questione siano completamente o parzialmente tassati in un altro Stato ma anche nel caso in cui solo una parte degli introiti non sia completamente o parzialmente tassata se tali introiti in altri stai siano tassi solo parzialmente o non lo siano affatto.
  3. Secondo la legge i documenti necessari a determinare lo status di un titolare di conto corrente devono essere conservate per sei anni. Nel caso specifico si tratta dei documenti che l’istituto bancario deve produrre secondo gli obblighi di cautela così come i documenti del titolare del conto. In questo modo gli istituti bancari possono dimostrare di aver adempiuto ai loro obblighi di cautela in caso di un esame.

Accisa doganale

Le aliquote dell’accisa sono le seguenti:

  • sullo spumante € 1,36 al lt
  • sui superalcolici € 13,03 per litro di alcol puro (contenuto della bottiglia in litri * alcol in % vol.)
  • sul vin santo e simili € 1,53 al litro.

Entro il 15 del mese successivo vanno elencate le quantità importate durante l’intero mese precedente, vanno calcolati i litri corrispondenti e l’imposta, che è da versare entro il 25° giorno, cioè 10 giorni dopo l’inoltro della dichiarazione.

  • sul caffè: € 2,19 al kg

Entro il 10 del mese successivo vanno elencati i kg importati durante l’intero mese precedente e va calcolata l’imposta, che è da versare entro il 20° giorno.

È prevista una cauzione, che verrà conguagliata o rimborsata al termine delle attività.

Marzo 2010

Costituzione di attività in Germania

  • Ufficio di Rappresentanza ai sensi della Convenzione
  • Unità locale solo ai fini Iva
  • Filiale

Rappresentanza

Essa è una struttura prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra la Germania e la Italia, non soggetta al regime fiscale in quanto non produce reddito; ha solamente il compito di deposito, esposizione o consegna di merci, pubblicità, di fornire o raccogliere informazioni e ricerche di mercato; rappresenta quindi una presenza non produttiva sul mercato tedesco, non svolge attività commerciale operativa. In genere tale Rappresentanza è composta di personale, uffici, attrezzature ed arredamento. Essa va registrata solo quando viene assunto personale dipendente; rimborsi iva vanno richiesti periodicamente presso l’Ufficio federale.

Unità locale ai fini Iva

Essa permette l’importazione della merce per proprio conto ed a nome proprio, riscatto dell’IVA a credito pagata a fornitori in Germania dall’IVA a debito sugli incassi, nel quadro della procedura di dichiarazione periodica dell’IVA prevista in Germania. Le disposizioni amministrative permettono al contribuente non residente di tenere la contabilità iva presso la casa madre italiana. Nel caso di una ispezione fiscale tale documentazioni (libri contabili e documenti originali) devono essere messi a disposizione e, su richiesta, vanno tradotti.

Una fattura in Germania deve contenere le seguenti indicazioni:

Il nome e l’indirizzo dell’imprenditore che effettua la prestazione; la sua partita IVA e l’Ufficio Tributario competente; il nome e l’indirizzo del beneficiario della prestazione; l’indicazione della merce consegnata oppure della prestazione effettuata, nonché la quantità o entità; la data ovvero il periodo della consegna o dell’effettuazione della prestazione; gli importi netti, suddivisi per aliquota; aliquote ed importi IVA; numero di fattura progressivo; data di emissione della fattura.

Anche ogni fattura ricevuta deve soddisfare i requisiti di cui sopra. L’importo dell’IVA a credito da detrarre deve risultare dalla fattura.

Le aliquote IVA sono le seguenti:

  • 19 % su tutte le merci, ad eccezione delle preferenziali qui sotto elencate
  • 7 % sui generi alimentari (escluso: ostriche, caviale, aragoste), libri

La documentazione necessaria per la costituzione è la seguente:

  • Certificato della Camera di commercio
  • Certificato dell’Ufficio tributario di attribuzione del codice fiscale e partita iva

L’unità locale va registrata presso l’Ufficio iva competente di Monaco e presso l’Ufficio locale quando viene assunto personale dipendente.

Filiale

Una Filiale non costituisce un’entitá legale autonoma, bensí é parte della casa madre, non ha un suo capitale sociale, bensí solo un capitale di dotazione; i debiti ed i crediti fanno capo alla casa madre, di cui ne è interamente responsabile. La Filiale è soggetta anche alle imposte sul reddito prodotto in Germania:

  • Körperschaft- o Einkommensteuer (Irpef, Irpeg)
  • Gewerbesteuer (ex Ilor)

l’onere fiscale complessivo ammonta a ca il 30% del reddito, quando la casa madre italiana é una societá di capitali.

Per determinare il reddito secondo il metodo diretto, la contabilità settoriale della Filale va separata dalla contabilità della Società in Italia e può essere tenuta dal dipartimento contabile della casa madre.

I costi di acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali vanno capitalizzati sulla stabile organizzazione; gli ammortamenti rappresentano onere. Oneri gestionali imputabili direttamente alla Filiale sono deducibili. Sussiste l’obbligo di compilare un inventario dei beni circolanti, all’inizio dell’attività ed al termine di ogni esercizio, ovvero ad un’altra data definita. Oneri generali di struttura, direzione ed amministrazione possono essere imputati pro rata come spese deducibili. I criteri di congruità relativamente al ribaltamento di costi dalla casa madre sono stati definiti specificatamente dall’amministrazione fiscale tedesca. La movimentazione delle merci tra la casa madre e la Filiale deve trovare riscontro nelle dichiarazioni Intrastat.

La determinazione del reddito può anche avvenire in termini indiretti; il risultato di ogni esercizio verrà tassato in Germania solo per la quota del volume d’affari tedesco, rapportato all’intero volume d’affari della società.

Documentazione necessaria per la costituzione:

  • Certificato della Camera di Commercio
  • Certificato dell’Ufficio tributario di attribuzione codice fiscale e partita iva
  • Nomina di un Direttore che abbia domicilio in Germania

La Filiale va iscritta presso l’Ufficio locale competente per iva ed irpeg, come pure presso il Registro delle Imprese del Comune.

Marzo 2010

Riqualificazione da parte dell’Amministrazione Fiscale della ‘rettifica’ in ‘ravvedimento inefficace’

Attualmente l’Amministrazione tende a riqualificare una semplice rettifica di dichiarazione fiscale in ravvedimento operoso, che deve rispettare criteri più severi, tra l’altro quello di completezza. In seguito a ciò, la correttiva del contribuente viene valutata come evasione fiscale. In occasione di una successiva ispezione fiscale, qualora vengano accertate maggiori imposte in seguito ad errori od omissioni, può venir contestata al contribuente la inefficacia del ravvedimento a causa della incompletezza della operosità.

La ‘semplice rettifica’ si ha quando l’omissione della dichiarazione o gli errori od omissioni della dichiarazione infedele avvengono in seguito a condotte che, seppure colpevoli e idonee a integrare una violazione, sono connotate da assenza dell’intento fraudolento e da scarsa gravità, sia in termini di danno arrecato all’erario sia in termini di evidenza dell’errore commesso.

‘Ravvedimento operoso’ in seguito ad elusione o evasione fiscale ovvero abuso di diritto si ha quando sussistono i presupposti di colpa grave e dolo, di condotte fraudolente e di recidiva.

Quanto esposto riguarda la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il tardato pagamento viene invece valutato secondo altri e distinti criteri rispetto a quanto sopra. Contro l’atto che accerta interessi sul debito differenziale, aumentati a causa della evasione, è possibile opporsi.

Per evidenziare il carattere di semplice rettifica, l’autore consiglia di inviare all’Amministrazione una lettera informale di accompagnamento alla dichiarazione correttiva, evidenziando tale aspetto legale e bloccando così una errata riqualificazione d’ufficio. Contro un atto amministrativo che comunica l’avvio di un procedimento penale per evasione non è previsto in verità nessun mezzo di opposizione; la questione va risolta in sede di contraddittorio o processo.

Trattamento fiscale di finanziamento privato dall’estero

In numerosi casi l’attività imprenditoriale di stranieri in Germania viene parzialmente finanziata da amici o parenti che concedono prestiti al fine dell’acquisto di attrezzature e arredamenti necessari per aprire un’attività ovvero per affrontare le spese iniziali (cauzione di un contratto d’affitto, primi mesi del canone di locazione, buonuscita al gestore precedente). Non vogliamo trattare qui le condizioni formali perché tale accordo venga riconosciuto, in particolare la forma scritta, l’importo adeguato degli interessi o della partecipazione agli utili, la partecipazione alle plusvalenze, ecc. Vogliamo invece evidenziare il trattamento fiscale di un reddito derivante da un finanziamento effettuato da un soggetto residente in Italia all’imprenditore in Germania.

  • Il finanziamento viene concesso come prestito fruttifero (a condizione che vi siano le premesse formali per il riconoscimento fiscale sia in Germania che in Italia) Gli interessi che l’imprenditore tedesco paga al finanziatore in Italia sono deducibili dal reddito d’impresa tedesco, non sono oggetto di ritenuta d’acconto fiscale in Germania e sono imponibili in capo al finanziatore italiano esclusivamente in Italia. Nel suo modello Unico, andranno a formare il reddito quale reddito da capitale.
  • Se il finanziamento comprende una partecipazione all’utile, ovvero ad una plusvalenza al termine di un certo periodo, gli utili che riceve il beneficiario italiano non sono deducibili dal reddito dell’impresa tedesca, concorrono a formare un reddito in Germania del finanziatore italiano che si presume quindi essere fiscalmente anche lui imprenditore dell’attività in Germania. La sua quota va tassata in Germania secondo le regole per la determinazione del reddito e l’aliquota qui vigente, e in Italia saranno imponibili come reddito d’impresa conseguito all’estero, con relativo accredito dell’imposta tedesca sull’imposta da pagare in Italia.

Dichiarazione liberatoria >>

Il consolidato fiscale nella Repubblica Federale di Germania

Definizione

Il consolidamento fiscale e` definito come la dipendenza totale di una societa` di capitali dalla controllante, grazie all`integrazione finanziaria, economica ed organizzativa della controllata nella struttura della controllante; tali condizioni devono avere un riscontro effettivo e non solo formale.
Naturalmente nel consolidamento fiscale possono essere incluse due o anche piu` societa` controllate.
La conseguenza primaria del consolidamento fiscale e` rappresentata dal fatto che il reddito fiscale della controllata viene imputato alla controllante e quindi tassato in capo a quest`ultima, ai fini di evitare una doppia imposizione. L`effetto simile lo si trova anche nel consolidato ai fini IVA: il debito IVA della controllata diventa debito IVA della controllante.
In ogni caso, ambedue le imprese mantengono la loro individualita` giuridica, determinando il loro reddito singolarmente.

Controllata e controllante

Controllata puo` essere solo una societa` di capitali residente. Una controllata va inserita nel consolidato fiscale solo se non e` in grado di esprimere autonomamente la propria volonta`, appunto perche` la dipendenza finanziaria, economica ed organizzativa dalla controllante e` totale ed effettiva.
La controllante puo` essere solo un`impresa e non deve necessariamente avere la forma giuridica di societa` di capitali; essa puo` quindi anche essere rappresentata da una S.R.L., una s.n.c., una S.R.L. e Co S.a.S., una stabile organizzazione di un`impresa non residente.
Un`ulteriore condizione per riconoscere la controllante come societa` vertice di un consolidato fiscale e` che essa stessa svolga un`attivita` d`impresa, che quindi non sia una pura holding. Eccezion vien fatta per il consolidamento ai fini IVA.
Come una holding non `pura` , bensi` attiva (e che puo` essere quindi riconosciuta come la controllante di un consolidato) viene considerata una societa` capogruppo che svolga funzioni di gestione, amministrazione e controllo delle altre societa` del consolidato.

Integrazione finanziaria, economica e organizzativa

La dipendenza economica e` data quando la controllata viene gestita come una divisione operativa (dipartimento, funzione staff oppure stabilimento) della controllante. Ambedue le imprese possono cioe` venir considerate come un`unita` imprenditoriale, nella quale la controllata rappresenta un`entita` indipendente.
L`integrazione finanziaria e` realizzata quando la controllante possiede almeno la maggioranza (50 %)del capitale sociale dell`affiliata, in ogni caso quando puo` esprimere almeno la maggioranza dei diritti di voto.
L`integrazione organizzativa ha luogo quando vi sia la garanzia per la societa` controllante che venga effettivamente eseguita la sua volonta` da parte della o delle controllate, attraverso adeguate misure gestionali ovvero un opportuno organigramma (p.e. se alcuni o tutti gli amministratori ovvero i direttori della controllante sono contemporaneamente amministratori dell`affiliata – unione personale degli organi direttivi).
L`integrazione organizzativa e` data in ogni caso quando ambedue le societa` hanno stipulato un contratto di subalternita`, come descritto piu` sotto.
Tali condizioni di dipendenza ed integrazione finanziaria, economica ed organizzativa devono sussistere gia` all`inizio dell`esercizio per il quale si intende effettuare il consolidamento fiscale
Il diritto societario prevede che le societa` consolidate possano stipulare un contratto di subalternita`, nel quale l`affiliata si impegna ad obbedire alla volonta` della controllante in qualsiasi questione, ed un contratto di cessione dell`utile, nel quale la controllata si impegna a trasferire il suo utile civilistico dell`esercizio alla fine dell`esercizio stesso, senza la necessita` di ricorrere alla delibera dell`assemblea sul riparto dell`utile. Lo stesso istituto giuridico e` applicabile contemporaneamente anche alle perdite che eventualmente sorgono.
Il contratto di cessione dell`utile va stipulato per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, va effettivamente applicato e puo` venir disdetto solo per gravi motivi (p.e. vendita della partecipazione).
La capitalizzazione di utili, apportandoli a riserve di capitale, e` permessa solo in misura del prudente apprezzamento degli`amministratori.
Tali contratti civilistici, che rafforzano e rendono formale la dipendenza di fatto della controllata, sono di particolare importanza ai fini della validita` IRPEG del consolidato fiscale.

Conseguenze fiscali

Ogni singola impresa, soggetta o meno ad un consolidamento fiscale, deve inizialmente determinare il suo utile civilistico come pure il suo reddito IRPEF/IRPEG ed il suo reddito ILOR autonomamente per ogni singolo esercizio o periodo d`imposta. Essa deve inoltre determinare il suo debito ovvero credito IVA indipendentemente dal rapporto con l`altra societa` del consolidato. Successivamente tali valori vengono conguagliati in capo alla controllante. Distinte per tipo di imposta, le conseguenze del consolidato sono le seguenti:

  1. IVA: Unico debitore ovvero creditore IVA verso l`Erario e` la societa` controllante. Essa paga l`IVA a debito ovvero riceve l`IVA a credito, calcolata come somma del saldo IVA proprio e di quello della controllata. Nel formulario mensile per la liquidazione IVA compaiono solo i valori sommati di tutte le societa` (somma del fatturato, somma IVA a debito e somma IVA a credito).
    L`intero gruppo viene considerato come un unico soggetto passivo, rappresentato dalla capogruppo; le singole controllate perdono la loro qualita` di soggetti passivi nei confronti dell`Erario, bensi` mantengono rapporti esclusivamente con la controllante. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra le singole societa` di un consolidato fiscale non possono quindi essere soggetti ad IVA, in quanto manca il presupposto del trasferimento della proprieta` da un soggetto ad un altro. I corrispettivi rappresentano quindi sempre l`ammontare netto.
  2. ILOR: La societa` controllata viene considerata come una stabile organizzazione della controllante. Il reddito ILOR della controllata viene quindi aggiunto a quello della controllante e tassato in capo a quest`ultima come se fosse il suo unico reddito globale. Naturalmente le eventuali perdite vengono conguagliate con gli utili, diminuendo il carico fiscale complessivo del consolidato.
    Dato che l`ILOR rappresenta una spesa deducibile, viene in genere stabilito un ribaltamento dell`onere impositivo sulle societa` del gruppo.
  3. IRPEG: Oltre all`integrazione finanziaria, economica ed organizzativa, ai fini IRPEG e` necessario che venga stipulato un accordo di cessione dell`utile (che abbia anche validita` legale), come sopra delineato. I redditi come pure le perdite fiscali delle societa` conglobate nel consolidato concorrono a formare il reddito della controllante, che viene tassato in capo ad essa.

Aprile 2009

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