Il consolidato fiscale nella Repubblica Federale di Germania

Definizione

Il consolidamento fiscale e` definito come la dipendenza totale di una societa` di capitali dalla controllante, grazie all`integrazione finanziaria, economica ed organizzativa della controllata nella struttura della controllante; tali condizioni devono avere un riscontro effettivo e non solo formale.
Naturalmente nel consolidamento fiscale possono essere incluse due o anche piu` societa` controllate.
La conseguenza primaria del consolidamento fiscale e` rappresentata dal fatto che il reddito fiscale della controllata viene imputato alla controllante e quindi tassato in capo a quest`ultima, ai fini di evitare una doppia imposizione. L`effetto simile lo si trova anche nel consolidato ai fini IVA: il debito IVA della controllata diventa debito IVA della controllante.
In ogni caso, ambedue le imprese mantengono la loro individualita` giuridica, determinando il loro reddito singolarmente.

Controllata e controllante

Controllata puo` essere solo una societa` di capitali residente. Una controllata va inserita nel consolidato fiscale solo se non e` in grado di esprimere autonomamente la propria volonta`, appunto perche` la dipendenza finanziaria, economica ed organizzativa dalla controllante e` totale ed effettiva.
La controllante puo` essere solo un`impresa e non deve necessariamente avere la forma giuridica di societa` di capitali; essa puo` quindi anche essere rappresentata da una S.R.L., una s.n.c., una S.R.L. e Co S.a.S., una stabile organizzazione di un`impresa non residente.
Un`ulteriore condizione per riconoscere la controllante come societa` vertice di un consolidato fiscale e` che essa stessa svolga un`attivita` d`impresa, che quindi non sia una pura holding. Eccezion vien fatta per il consolidamento ai fini IVA.
Come una holding non `pura` , bensi` attiva (e che puo` essere quindi riconosciuta come la controllante di un consolidato) viene considerata una societa` capogruppo che svolga funzioni di gestione, amministrazione e controllo delle altre societa` del consolidato.

Integrazione finanziaria, economica e organizzativa

La dipendenza economica e` data quando la controllata viene gestita come una divisione operativa (dipartimento, funzione staff oppure stabilimento) della controllante. Ambedue le imprese possono cioe` venir considerate come un`unita` imprenditoriale, nella quale la controllata rappresenta un`entita` indipendente.
L`integrazione finanziaria e` realizzata quando la controllante possiede almeno la maggioranza (50 %)del capitale sociale dell`affiliata, in ogni caso quando puo` esprimere almeno la maggioranza dei diritti di voto.
L`integrazione organizzativa ha luogo quando vi sia la garanzia per la societa` controllante che venga effettivamente eseguita la sua volonta` da parte della o delle controllate, attraverso adeguate misure gestionali ovvero un opportuno organigramma (p.e. se alcuni o tutti gli amministratori ovvero i direttori della controllante sono contemporaneamente amministratori dell`affiliata – unione personale degli organi direttivi).
L`integrazione organizzativa e` data in ogni caso quando ambedue le societa` hanno stipulato un contratto di subalternita`, come descritto piu` sotto.
Tali condizioni di dipendenza ed integrazione finanziaria, economica ed organizzativa devono sussistere gia` all`inizio dell`esercizio per il quale si intende effettuare il consolidamento fiscale
Il diritto societario prevede che le societa` consolidate possano stipulare un contratto di subalternita`, nel quale l`affiliata si impegna ad obbedire alla volonta` della controllante in qualsiasi questione, ed un contratto di cessione dell`utile, nel quale la controllata si impegna a trasferire il suo utile civilistico dell`esercizio alla fine dell`esercizio stesso, senza la necessita` di ricorrere alla delibera dell`assemblea sul riparto dell`utile. Lo stesso istituto giuridico e` applicabile contemporaneamente anche alle perdite che eventualmente sorgono.
Il contratto di cessione dell`utile va stipulato per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, va effettivamente applicato e puo` venir disdetto solo per gravi motivi (p.e. vendita della partecipazione).
La capitalizzazione di utili, apportandoli a riserve di capitale, e` permessa solo in misura del prudente apprezzamento degli`amministratori.
Tali contratti civilistici, che rafforzano e rendono formale la dipendenza di fatto della controllata, sono di particolare importanza ai fini della validita` IRPEG del consolidato fiscale.

Conseguenze fiscali

Ogni singola impresa, soggetta o meno ad un consolidamento fiscale, deve inizialmente determinare il suo utile civilistico come pure il suo reddito IRPEF/IRPEG ed il suo reddito ILOR autonomamente per ogni singolo esercizio o periodo d`imposta. Essa deve inoltre determinare il suo debito ovvero credito IVA indipendentemente dal rapporto con l`altra societa` del consolidato. Successivamente tali valori vengono conguagliati in capo alla controllante. Distinte per tipo di imposta, le conseguenze del consolidato sono le seguenti:

  1. IVA: Unico debitore ovvero creditore IVA verso l`Erario e` la societa` controllante. Essa paga l`IVA a debito ovvero riceve l`IVA a credito, calcolata come somma del saldo IVA proprio e di quello della controllata. Nel formulario mensile per la liquidazione IVA compaiono solo i valori sommati di tutte le societa` (somma del fatturato, somma IVA a debito e somma IVA a credito).
    L`intero gruppo viene considerato come un unico soggetto passivo, rappresentato dalla capogruppo; le singole controllate perdono la loro qualita` di soggetti passivi nei confronti dell`Erario, bensi` mantengono rapporti esclusivamente con la controllante. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra le singole societa` di un consolidato fiscale non possono quindi essere soggetti ad IVA, in quanto manca il presupposto del trasferimento della proprieta` da un soggetto ad un altro. I corrispettivi rappresentano quindi sempre l`ammontare netto.
  2. ILOR: La societa` controllata viene considerata come una stabile organizzazione della controllante. Il reddito ILOR della controllata viene quindi aggiunto a quello della controllante e tassato in capo a quest`ultima come se fosse il suo unico reddito globale. Naturalmente le eventuali perdite vengono conguagliate con gli utili, diminuendo il carico fiscale complessivo del consolidato.
    Dato che l`ILOR rappresenta una spesa deducibile, viene in genere stabilito un ribaltamento dell`onere impositivo sulle societa` del gruppo.
  3. IRPEG: Oltre all`integrazione finanziaria, economica ed organizzativa, ai fini IRPEG e` necessario che venga stipulato un accordo di cessione dell`utile (che abbia anche validita` legale), come sopra delineato. I redditi come pure le perdite fiscali delle societa` conglobate nel consolidato concorrono a formare il reddito della controllante, che viene tassato in capo ad essa.

Aprile 2009

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