La ritenuta fiscale dallo stipendio lordo a titolo di acconto sull’imposta avviente tra l’altro secondo i parametri seguenti (elstam):
la categoria (da I a VI)
il numero dei figli
oneri deducibili
esenzione grazie a Convenzioni tra Paesi
Le categorie rappresentano i criteri più importanti per il calcolo dell’imposta; p.e.:
I – single o coniugi separati (aliquota regolare)
III – (aliquota ridotta) coniuge quando l’altro coniuge ha la categoria V (aliquota maggiorata)
IV – ambedue i coniugi (aliquota regolare)
VI – secondo lavoro o assenza degli elstam (aliquota peggiorativa)
Al datore di lavoro vengono comunicati dal Fisco mensilmente per via telematica i criteri per applicare la ritenuta; il datore deve attenersi a tali istruzioni. L’Ufficio che raccoglie e comunica le informazioni sul dipendente è quello competente per il lavoratore secondo la sua residenza. Nel caso di non residenti, l’Ufficio competente è quello del datore di lavoro. Gli Uffici ricevono diverse informazioni dalle Anagrafi municipali, dove i dipendenti hanno iscritto la loro abitazione. Variazioni anagrafiche vengono pure subitamente comunicate agli Uffici del Fisco ed aggiornano gli elstam.
Il dipendente ha il solo obbligo di comunicare al datore il suo codice fiscale numerico e la data di nascita, oltre ad altri dettagli personali. Inserendo tali dati nel portale elster.de , il datore riceve i criteri per il conteggio. Questi vanno indicati nel cedolino paga ma sono dati altrimenti protetti.
Il dipendente ha il diritto di chiedere all’Ufficio competente la variazione di criteri – p.e. la categoria, quando i coniugi intendono modificarla reciprocamente. Quando il conteggio della ritenuta è a svantaggio del dipendente, esso è obbligato a comunicare la modificata situazione personale – p.e. separazione dei coniugi. È da utilizzare questo modulo in tali casi. Il lavoratore ha inoltre il diritto di ricevere dal Fisco una stampa dei suoi dati elstam.
In caso di errori od omissioni, va utilizzato questo modulo .
La stessa procedura viene applicata anche nel caso di dipendenti non residenti a partire dal 2020. L’Ufficio competente per l’attribuzione del codice fiscale numerico è quello del datore, il quale ha l’obbligo di richiederlo a nome del dipendente. In casi particolari, viene ancora applicata la procedura precedente.