Regole per la fatturazione

A partire dal 01.07.02 tutti gli imprenditori o professionisti che emettono una fattura devono evidenziare il loro codice fiscale ovvero Partita I.V.A. a loro attribuita dall’Ufficio tributario competente per l’imposizione dell’I.V.A. in Germania. Quando l’ufficio Tributario competente per le imposte dirette e indirette é lo stesso, il codice fiscale e la Partita I.V.A. sono uguali, in genere.

Tale indicazione si aggiunge all’eventuale indicazione della partita I.V.A. europea (UmsatzSteueridentifikationsnummer), che per gli imprenditori italiani in Germania comincia con DE, per gli impreditori italiani con IT e che in Germania viene attribuita non dall’Ufficio tributario localmente competente per l’I.V.A., bensì dall’Ufficio Federale delle Finanze (Bundesamt für Finanzen). Tale partita I.V.A. europea andava e andrà ancora indicata sulla fattura nel caso di cessioni intracomunitarie di merci, la partita I.V.A. tedesca (Steuernummer für die UmsatzSteuer) va indicata sulle fatture per tutte le prestazioni.

Esentati da tale obbligo sono quegli impreditori o professionisti che effettuano prestazioni per un corrispettivo annuale minore di Euro 16.620,00 e che quindi non sono obbligati a evidenziare I.V.A., non hanno il diritto di detrarre l’I.V.A. a credito dei fornitori e presentano una dichiarazione I.V.A. semplificata (Klein-Unternhemer: § 9, 10 UmsatzSteuergesetz).

In verità la legge non prevede sanzioni di nessun tipo qualora non vi sia tale indicazione sulla fattura, neppure é condizione necessaria perché il cliente dell’impreditore del professionista possa detrarre l’I.V.A. a credito del fornitore nella sua dichiarazione. La procedura di detrazione diverrà più severa anche in Germania quando il Paese adotterà le regolamentazioni previste nella Direttiva del 22 dicembre 2001, che prevede tra l’altro che appunto condizione per la detrazione è l’indicazione della partita IVA sia nazionale che intracomunitaria.

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