- 622 Termini di preavviso per i rapporti di lavoro
(1) Il rapporto di lavoro di un operaio o di un dipendente (dipendente) può essere risolto con un periodo di preavviso da quattro settimane al quindicesimo giorno o alla fine di un mese di calendario.
(2) Per un licenziamento da parte del datore di lavoro, il periodo di preavviso è se il rapporto di lavoro nella società o nella società
è esistito per due anni, un mese alla fine di un mese di calendario,
esiste da cinque anni, due mesi alla fine di un mese di calendario,
esiste da otto anni, tre mesi alla fine di un mese di calendario,
esiste da dieci anni, quattro mesi alla fine di un mese di calendario,
esiste da dodici anni, cinque mesi alla fine di un mese di calendario,
esiste da 15 anni, sei mesi alla fine di un mese di calendario,
20 anni, sette mesi alla fine di un mese di calendario.
(3) Durante un periodo di prova concordato, per un periodo massimo di sei mesi, il rapporto di lavoro può essere risolto con un periodo di preavviso di due settimane con validità a qualsiasi giorno.
(4) I regolamenti che si discostano dai paragrafi da 1 a 3 possono essere concordati mediante contratto collettivo. Nel campo di applicazione di un siffatto contratto collettivo, le disposizioni divergenti del contratto collettivo tra datori di lavoro e lavoratori che non sono vincolati da un contratto collettivo si applicano se la loro applicazione è stata concordata tra loro.
(5) Un termine di preavviso inferiore a quello di cui al paragrafo 1 può essere concordato in un contratto separato solo se:
se un lavoratore è assunto per l’assistenza temporanea; ciò non si applica se il rapporto di lavoro è proseguito oltre il periodo di tre mesi;
se il datore di lavoro impiega normalmente non più di 20 dipendenti esclusivamente di quelli impiegati per la loro formazione professionale e il periodo di preavviso non è inferiore a quattro settimane.
Per determinare il numero di dipendenti occupati, si deve tener conto dei lavoratori a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale regolare non superiore a 20 ore con 0,5 e non superiore a 30 ore con 0,75. 3Questo contratto individuale rimane inalterato per un periodo superiore ai termini di preavviso di cui ai paragrafi da 1 a 3.
(6) Non può essere concordato un periodo più lungo per la cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente che per il licenziamento da parte del datore di lavoro.